D.lgs. servizi pubblici locali e costituzione di società
Nell’ambito di un parere ex art. 5 del D.lgs. 175/2016, sulla costituzione di una società a capitale misto per la gestione del servizio integrato di igiene urbana, la Corte dei conti Campania ha evidenziato le implicazioni derivanti dalla nuova normativa di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex D.lgs. 201/2022, applicabile ratione temporis all’operazione oggetto di analisi.
In particolare, considerando che l’art. 14 del D.lgs. 201/2022 prevede tre differenti modalità di gestione per i servizi a rete (“affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica (art. 15); affidamento a società mista (art. 16); affidamento a società in house (art. 17)”), risulta necessaria una “puntuale analisi dei punti di forza e di debolezza” del modello gestionale prescelto, nel caso di specie la società mista, “rispetto alle alternative contemplate dalla legge … soprattutto sul crinale economico-finanziario”, considerando anche che “il legislatore ha circondato la costituzione di organismi societari da una serie di presidi volti a ridimensionare il fenomeno, mediante la previsione di limiti sostanziali e procedurali, anche al fine di ridurne l’impatto sulla finanza pubblica”. Nel merito, i Magistrati hanno ricordato che, per definire la più opportuna modalità di gestione, occorre che l’ente locale e gli enti competenti diano conto “delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare” (co. 2 art. 14) e delle ragioni e requisiti “previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta” (co. 3 art. 14) all’interno di un’apposita relazione che deve essere integrata, dagli enti di governo dell’ambito, di un “piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura (asseverato da un istituto di credito), che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti” (co. 4 art. 14).
In caso di ricorso al modello di società mista ex art. 17 del D.lgs. 175/2016, la Corte ha poi ricordato come la gara debba avere ad oggetto, “oltre alla qualità di socio, anche l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, sì che il privato viene caratterizzato quale detentore del “know how” tecnico operativo e quindi come fulcro dell’attività imprenditoriale, mentre al “partner” pubblico viene riconosciuto, un compito sostanzialmente di regolazione e di controllo” . Rispetto a tali funzioni però i Magistrati hanno ritenuto che, “nel caso di specie, il Comune non abbia fornito elementi per consentire di verificare l’osservanza del principio di distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell'assetto organizzativo degli enti locali” ex art. 6, co.3, del D.lgs. 201/2022 in quanto “l’Ente avrebbe dovuto fornire elementi idonei a dimostrare, a livello di assetto organizzativo, l’osservanza della predetta disposizione, che esprime un principio di derivazione euro-unitaria, confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 41 del 2013)”.
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n.129/2023 PASP