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DL Sostegni, riduzione FCDE

Nei lavori di conversione in legge del DL 41/2020 “Sostegni”, la Commissione Finanze al Senato ha approvato un emendamento di contenimento della misura di computo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

In particolare:

“Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente «Art. 30-bis. (Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

  1. Per L'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il ''Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria'', annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. All'articolo 107-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte in fine le parole: ''e del 2021''.
  3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto»."

Ne consegue che:

- In sede di bilancio di previsione 2021-2023 l’accantonamento FCDE può essere almeno del 95% dell’importo totale

- Durante l’anno 2021, gli enti locali possono ridurre FCDE a 85% utilizzando le economie solo per spese Covid. A rendiconto però l’accantonamento non potrà essere inferiore al 100%

- Anche per il calcolo del FCDE rendiconto 2021 e del bilancio 2022 è possibile calcolare FCDE riportando i dati del 2019 al posto di quelli del 2021

Richiamo normativo

DL 18/2020 art. 107 bis (Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali)

  1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilita' delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021