← Indietro

DL Sostegni bis, la quota TARI è denaro

L’articolo 6 del DL 73/2021 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso.

Come evidenziato dall’ufficio studi della Camera, il comma 1, in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, volta ad attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.

In base al comma 2, alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Lo stesso comma prevede, quale criterio di riparto, che la ripartizione dovrà avvenire in proporzione alla stima per ciascun ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all’Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettiva - del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 59033 del 1° aprile 2021.

Il comma 3 prevede la facoltà, per i comuni, di concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al D.M. 59033/2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti.

Si fa notare che la tabella 1 del D.M. 59033/2021 indica, per ogni comune, la perdita di gettito TARI massima consentita.

Il comma 3 precisa inoltre che resta fermo, in ogni caso, che l’ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

Il comma 4 dispone che i comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiate.

Il comma 5 dispone che le risorse assegnate ai sensi del comma 2 ma non utilizzate per le finalità di cui al comma 1 – come certificate nell’ambito della procedura telematica prevista dal comma 827 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – sono recuperate, nell’anno 2022, secondo le modalità stabilite dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Anche IFEL evidenzia in una nota che Diversamente dalla quota agevolazioni TARI "massima ammissibile" – che era computata in relazione ad agevolazioni Tari per utenze di ogni tipo colpite dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica, ma di fatto utilizzabile anche per altri scopi connessi all'emergenza (almeno ai fini della rendicontazione 2020) – l'art. 6 del dl 73/2021 eroga ulteriori e distinti fondi con la finalizzazione specifica del finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche TARI per il 2021.

Il dispositivo di utilizzo biennale delle risorse e del vincolo complessivo (ai fini della certificazione) dell’impiego della quota agevolazioni Tari del “fondone” 2020, permette comunque di utilizzare eventuali importi non utilizzati della quota agevolazioni Tari 2020 anche per le agevolazioni 2021, oltre i limiti tipologici e quantitativi dell’art. 6 del dl 73, fino a concorrenza (per ciò che riguarda gli importi Tari 2020) dell’agevolazione massima ammissibile determinata per ciascun Comune dal DM Certificazione del 3 novembre 2020.

Per quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse in questione, effettivamente l’art. 6 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 indica le “categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”. Tuttavia, tale declinazione formale non sembra escludere le attività le cui “restrizioni” si siano determinate non per l’effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell’emergenza. Si ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive. Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell’agevolazione, oppure chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso (su base annua tra il 2020 e il 2019, oppure tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019), la cui misura è stata, ad esempio, considerata ai fini di altre misure di sostegno ed agevolazioni è in almeno il -30%.

La scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre nel quadro di criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa.

Inoltre, in presenza di eventuali conguagli dovuti alla determinazione dei PEF secondo il metodo ARERA avviato dal 2020, si ritiene ammissibile – per concorde orientamento del tavolo di confronto ex art. 106 dl 34/2020 – anche l’applicazione di una quota di agevolazione generalizzata (sempre con riferimento alle UND), mirante ad evitare che in un contesto emergenziale si debba esporre un aumento di qualche rilievo per via del passaggio al nuovo regime di calcolo dei costi del servizio rifiuti.