DL Sostegni bis, altre agevolazioni TARI
Il Decreto legge sostegni bis, appena approvato dal Governo, consente l'erogazione di nuove agevolazioni in ambito TARI e TARIP per le utenze non domestiche. In particolare:
ART. 6. (Agevolazioni Tari)
- In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all’articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione
alla stima per ciascun ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui
all’Allegato 3 – Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse
assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate
nell’anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la
ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni
caso, che l’ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto
di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile,
mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla
riduzione da parte delle attività economiche beneficiate.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1,
come certificate nell’ambito della certificazione di cui al comma 827 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, sono recuperate, nell’anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228.