DL semplificazioni, correzioni al riequilibrio pluriennale
L’articolo 17 del DL 76/2020, come approvato ieri dall’Aula del Senato, dispone il rinvio di termini e la temporanea disapplicazione di disposizioni nell’ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali.
Il comma 1, in ragione della emergenza Covid-19, rinvia il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali, prevista dall’articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n.267/2000 (Testo unico degli enti locali – TUEL).
Tale termine, rinviato da ultimo al 30 giugno 2020 dall’articolo 107 del decreto- legge n. 18 del 202015, viene ulteriormente rinviato al 30 settembre 2020. I comuni, nei confronti dei quali i termini sono scaduti alla data del 30 giugno, sono rimessi nei termini.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL, i comuni e le province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Tale deliberazione è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.
In particolare, il comma 5 dispone che il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di risanamento finanziario, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
L’articolo 107, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020 ha rinviato al 30 giugno 2020 una serie di termini riguardanti la procedura di dissesto finanziario e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali, tra i quali quello previsto per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, previsto dall'articolo 243-bis, comma 5, del TUEL.
Il comma 2 sospende fino al 30 giugno 2021 l’applicazione della procedura che conduce alla deliberazione di dissesto, in caso di mancata presentazione del piano di riequilibrio entro il termine previsto dall’articolo 243-bis, comma 5. Tale sospensione si applica nel caso in cui l’ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.
L’articolo 243-quater, comma 7, del TUEL prevede che la mancata presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, ovvero l'assegnazione al consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente.
Il comma 3 inserisce alla fine dell’articolo 243-quater del TUEL il comma 7- quater nel quale si prevede che il richiamato comma 7 trova applicazione, limitatamente all’accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall’ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all’efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all’approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall’ente locale.
Il comma 4 sopprime due norme della legge di bilancio per il 2018 nelle quali sono definite le condotte degli enti locali che costituiscono reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi, le quali comportano l’applicazione della procedura che può condurre alla deliberazione di dissesto.
In particolare, la lettera a) abroga il comma 850 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), il quale prevede, per gli enti locali per i quali la Corte dei conti ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, che l’ulteriore mancato rispetto degli obiettivi fissati dal piano riformulato configura l’ipotesi della reiterazione e comporta pertanto l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 149 del 2011, con l'assegnazione al consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.
La lettera b) sopprime l’ultimo periodo del comma 889 della legge n. 205 del 2017.
Si ricorda che i commi 888-889 apportano modifiche alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dai commi 243-bis e seguenti del TUEL, per gli enti locali per i quali sussistono squilibri strutturali del bilancio tali da provocare il dissesto finanziario, modificando il termine di durata del piano ed introducendo criteri per determinarne la durata massima.
In particolare, l’ultimo periodo del comma 889 (oggetto di soppressione da parte della disposizione in commento) dispone che per gli enti per i quali la Corte di conti abbia già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi del piano originario, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano comporti per l’ente, ai sensi del descritto comma 7 dell’articolo 243- quater, l’avvio della procedura per deliberare lo stato di dissesto.
Gli EMENDAMENTI all’ar. 17 del DL 76/2020 approvati in fase di conversione hanno riguardato:
17.1 (id. a 17.2 e 17.3)
Le Commissioni riunite
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
17.4 [id. a 17.5 (testo 2) e 17.6 (testo 2)]
Le Commissioni riunite
Al comma 2, sostituire le parole: «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia» con le seguenti: «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, ovvero lo abbia riformulato o rimodulato nel medesimo periodo».
17.22 [id. a 17.23 e 17.0.53 (testo corretto)]
Le Commissioni riunite
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 110 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''in centottanta giorni'' sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre 2020''».
17.28 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Aggiungere, infine, i seguenti commi:
«4-bis. Per le province in dissesto finanziario che entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
4-ter. Il termine per la presentazione da parte dei comuni alla Prefettura- UTG territorialmente competente delle richieste di ammissione alle risorse di cui all'articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è fissato, per l'anno 2020, al 15 ottobre 2020. Conseguentemente la Prefettura-UTG territorialmente competente provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 ottobre 2020.»