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DL Semplificazione: dubbi sull'ambito delle deroghe sopra e sotto soglia

Il Decreto Semplificazione, entrato in vigore il 17 luglio, dovrà necessariamente essere modificato in sede di conversione per quanto concerne l'esatta portata delle deroghe previste per gli affidamenti sia sopra che sotto soglia.

Gli artt. 1 e 2 prevedono la disciplina transitoria per le procedure di affidamento la cui determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 luglio 2021. Molto si può e si dovrà dire sulle implicazioni operative delle disposizioni in commento, che costituiranno il sistema ordinario di affidamento per mesi, ma alla prima lettura degli articoli emergono già delle criticità sull'individuazione dell'ambito di applicazione delle varie procedure previste.

In particolare, all'art. 1 le norme contrastano chiaramente per quanto riguarda l'affidamento di servizi e forniture sopra la soglia dei 150.000 euro. Il comma 2 prevede l' "a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35" , mentre la successiva lettera b) prevede - per i medesimi affidamenti di forniture e servizi tra la soglia dei 150.000 euro e quella comunitaria - la procedura negoziata. La relazione tecnica prevede semplicemente l'affidamento diretto sotto i 150.000 euro, sicché, ragionevolmente, in sede di conversione occorrerà eliminare quello che dovrebbe essere un refuso, salvo altri emendamenti.

All'art. 2, invece, per il sopra soglia si prevede in linea generale il ricorso alla procedura aperta, ristretta o competitiva con negoziazione, ma in ogni caso con termini di gara ridotti. Il comma 3 prevede, però, che la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando: "può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati".

Il successivo comma 4 prevede che "Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto".

Per i settori indicati dalla norma e contratti collegati sembrerebbe potersi prescindere dalla motivazione dell'urgenza e della misura "strettamente necessaria" che giustificano la deroga alle procedure ordinarie "accelerate" previste dal comma 2 ed applicare la procedura negoziata in via ordinaria. Procedura negoziata e in ogni caso "deregolamentata", in base alle ulteriori previsioni di cui all'ultimo periodo del comma 4.

Tuttavia, il rimando al "per quanto non disciplinato dal presente articolo" lascia margini di incertezza sul coordinamento tra il comma 3 e 4 e sarebbe auspicabile chiarire se la disciplina speciale in commento concerne l'adozione della procedura negoziata in luogo di quella ordinaria accelerata o, invece, riguarda "solamente" la deroga a qualunque norma non penale, salvo i profili minimi previsti dal comma 4, con però obbligo di motivazione per il tipo di procedura scelta.