DL Ristori: responsabilità per la registrazione aiuti di Stato
Con emendamento alla legge di conversione al D.L. "Ristori", è stato inserito l'art. 31-ter.5 (subem. 1.1000/3000), corrispondente all'articolo 18, commi 1 e 2, del D.L. 157/2020, il quale stabilisce al comma 1 che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi.
L'art. 61 del D.L. 34/2020 ha previsto l'obbligo di registrazione degli aiuti di stato "Covid" sul RNA ai sensi dell'art. 52 c. 7 della L. 234/2012, adempimento che si è rivelato particolarmente gravoso nel caso dei numerosi aiuti di piccolo importo erogati dai Comuni. Su alcuni di questi permangono, peraltro, alcuni dubbi sulla loro inquadrabilità negli aiuti comunitari (v. anche precedenti news), ma certamente le responsabilità patrimoniali connesse alla mancata registrazione, in un clima di incertezza e difficoltà operative, hanno spinto ad un atteggiamento prudenziale che ha rallentato l'attività degli enti a fronte, viceversa, dell'urgenza di procedere al ristoro per le attività colpite.
La registrazione appare, comunque, ancora necessaria ai fini del primo periodo dell'art. 52 il quale dispone che: "la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2".
Il comma 2 dell'articolo 31ter prevede siano apportate, entro il 31 dicembre 2022, le necessarie modifiche al regolamento di cui al DM 115/2017, al fine di:
- definire modalità semplificate per l’inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa;
- razionalizzare il relativo regime di responsabilità.