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DL Ristori-quater: proroga UNICO e IRAP al 10 dicembre, con il 770

Con comunicato n. 81 del 30 novembre, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha illustrato (si veda anche la precedente news) le principali misure previste dal Decreto per quanto riguarda le scadenze fiscali (già anticipate dal Comunicato del MEF del 27 novembre).

In particolare con il Decreto si dispone:

-la proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

-la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

-la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap dal 30 novembre al 10 dicembre 2020. Si ricorda che medesimo termine è già stato previsto per il 770 dal primo D.L. Ristori (art. 10 D.L. 137/2020).

Con la proroga al 10 dicembre sono spostati in avanti anche i termini correlati alla presentazione della dichiarazione, in particolare quello del ravvedimento operoso "lungo" (art. 13 D.Lgs. 472/1997) nonché quello di trascrizione su supporti cartacei di qualsiasi registro contabile tenuto con sistemi meccanografici affinché sia considerato regolare a tutti gli effetti di legge (art. 7 c. 4 ter D.L. 357/1994 n. 357; art. 1 comma 161 L. 244/2007).
A tal proposito, però, va evidenziato che la tenuta è comunque considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza (art. 19-octies c. 6 D.L. 148/2017; art. 17 c. 1- bis D.L. 23 ottobre 2018, n. 119).