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DL Ristori: misure urgenti di solidarietà alimentare

Come i Comuni bene conoscono, avendo già incassato le relative somme, il ddl di conversione in legge dei 4 DL Ristori, all’articolo 19-ter.2, istituisce un fondo di 400 milioni nel 2020 destinato a sostenere i comuni nell'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. La disposizione riproduce, ai primi tre commi, il contenuto dell'art.2 del decreto-legge n.154 del 2020 ("Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), di cui si dispone la contestuale abrogazione.

Il comma 1, più nello specifico, stabilisce che le risorse di detto fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, siano erogate ai comuni entro sette giorni a far data dal 24 novembre 2020. La data individuata corrisponde a quella dell'entrata in vigore del citato DL n.154 decreto.

Al riguardo, si segnala che la richiamata erogazione di risorse è stata effettivamente già effettuata, come si legge nel comunicato del Ministero dell'interno del 28 novembre scorso.

Trattandosi di un adempimento già concluso ai sensi di una disposizione oggetto di abrogazione (il citato art.2 del DL n.154 del 2020), la disposizione in esame, al di là del tenore letterale, opera sostanzialmente nel senso di far salvi gli effetti prodotti dalla medesima disposizione.

Precisa inoltre che il riparto tra gli enti beneficiari avviene sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (v. infra). Gli allegati, come si dirà più diffusamente a breve, contengono il riparto nei confronti dei comuni beneficiari. Considerata la coincidenza di importi fra quanto stanziato con la cit. ord. e la dotazione del fondo in esame, il riparto oggetto della disposizione in esame parrebbe coincidere con quello già effettuato.

Ai sensi del comma 2, all'attuazione del presente articolo i comuni sono tenuti a rispettare la disciplina recata nella citata ordinanza.

Il comma 3 autorizza gli enti locali ad operare le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse statali connesse all’emergenza COVID-2019, sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.

Tale disposizione, non essendo circoscritta alle risorse trasferite ai sensi del comma 1, bensì alle "risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019", parrebbe rivestire una portata generale tale da ricomprendere ogni ulteriore trasferimento statale ancorato all'emergenza in corso.