← Indietro

DL Rilancio: risolto il rimborso dell'indebito al netto o lordo ritenute

L'art. 150 del D.L. "Rilancio", risolve il contrasto tra interpretazione dell'Agenzia delle entrate e giurisprudenza sulla ripetizione delle somme indebitamente percepite al lordo o al netto delle ritenute subite. Il problema si è spesso posto nell'ambito della pubblica ammministrazione, per la restituzione di somme percepite per incarichi non autorizzati dall'amminstrazione di appartenenza.
L'Amministrazione finanziaria, facendo leva anche dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del Tuir, prevedeva la restituzione al lordo (risoluzione n. 110 del 29 luglio 2005; risoluzione n. 71/E del 28 febbraio 2008), potendo però concorrere l'importo restituito, come onere deducibile, alla dichiarazione dei redditi per neutralizzare l'imposizione subita all'atto della percezione. La giurisprudenza, maggioritaria, invece, riteneva che l'obbligo di restituzione dovesse riguardare solo le somme effettivamente percepite (cfr. Cass., 2 febbraio 2012, n. 1464, Cass., 11 gennaio 2019, n. 517).
L'articolo, come premesso, risolve la questione adottando il consolidato orientamento giurisprudenziale. 
In base alle nuove norme, ai sensi dell'art. 10 c. 1 del TUIR costituiscono oneri deducibili "d-bis le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze". Tuttavia, ai sensi del novellato comma 2bis, se le medesime somme sono state assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della stessa e non costituiscono oneri deducibili. Al sostituto di imposta, che ha versato l'imposta per conto del percipiente e che vedrà rimborsato solo il netto, spetterà un credito di imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione in F24 senza limiti di importo.
Le disposizioni si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del decreto.