DL PA 2026, riscritte le regole di affidamento riscossione coattiva ad Amco. Quando diventa obbligatorio l'affidamento

Il DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144 - Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché' in materia di protezione civile - (DL PA 2026) prevede numerose innovazioni per gli enti locali, anticipate dal nostro portale prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma. Adesso andiamo a riprendere le disposizioni di maggiore interesse, avvalendoci della relazione tecnica al provvedimento.

L'art. 25 (Misure in materia di riscossione locale) riscrive le regole, rispetto a quanto aveva disposto la legge di bilancio 2026, per l'affidamento della riscossione coattiva alla società pubblica AMCO spa, affinando i casi di obbligatorietà dell'affidamento stesso.

La nuova disposizione apporta modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in materia di riscossione locale, SOSTITUENDO I COMMI DA 2-BIS A 2-UNDECIESI, COME INTRODOTTI DALLA LEGGE N. 199 DEL 2025, ARTICOLO 1, COMMA 662.

Il nuovo comma 2-bis prevede che le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie degli enti locali di cui all’articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possano essere affidate ad AMCO - Asset management company S.p.A. (AMCO). Tali funzioni saranno esercitate da AMCO, tramite il patrimonio o i patrimoni destinati di cui al comma 2-octies, ricorrendo a operatori selezionati, mediante procedura ad evidenza pubblica, tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si precisa, inoltre, che la riscossione coattiva può riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate Riscossione, discaricati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

I COMMI 2-TER E 2-QUATER INDIVIDUANO I CASI IN CUI L’AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA AD AMCO DIVIENE OBBLIGATORIO PER GLI ENTI LOCALI.

IN PARTICOLARE, IL COMMA 2-TER STABILISCE CHE TALE OBBLIGO SUSSISTE QUALORA IL TASSO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI SIA INFERIORE ALLA SOGLIA DEL 35 PER CENTO, CALCOLATA SULLA BASE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DELLA RISCOSSIONE REGISTRATE NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI RELATIVAMENTE ALLA SOMMA DELLE ENTRATE DEL TITOLO 1, TIPOLOGIA 101, E DEL TITOLO 3, DI CUI ALL’ALLEGATO N. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.

Si demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l’aggiornamento della citata soglia, con cadenza triennale. Inoltre, si prevede che gli enti locali tenuti ad affidare ad AMCO la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie siano individuati con decreto annuale del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base della percentuale di smaltimento dei residui attivi calcolata, per ciascun ente locale, come complemento all’unità del rapporto tra: a) totale dei residui attivi alla chiusura dell’esercizio relativo all’ultimo anno del triennio di riferimento, al netto del 100 per cento dei residui attivi di competenza, del 50 per cento dei residui attivi formatisi nel secondo anno del triennio e del 25 per cento dei residui attivi formatisi nel primo anno del triennio e b) totale dei residui attivi iniziali del triennio preso a riferimento. I dati di riferimento sono acquisiti dai rendiconti che gli enti sono tenuti a trasmettere alla BDAP.

Il comma 2-quater stabilisce che l’affidamento del servizio di riscossione coattiva ad AMCO è obbligatorio anche per gli enti locali per i quali, nell’ultimo quadriennio, non risultano acquisiti dalla BDAP i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi.

Il comma 2-quinquies individua gli enti locali che sono in ogni caso esclusi dall’obbligo di affidamento delle funzioni della riscossione coattiva ad AMCO.

Il comma 2-sexies disciplina le modalità e la durata dell’affidamento ad AMCO. In particolare, si stabilisce che l’affidamento da parte dell’ente locale avviene con delibera e che la delibera di affidamento e la successiva convenzione sottoscritta tra le parti debbano recare gli elementi prescritti dal decreto di cui al comma 2-duodecies. SI STABILISCE, INOLTRE, CHE L’AFFIDAMENTO AD AMCO HA DURATA DI CINQUE ANNI DECORRENTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CITATA CONVENZIONE, AUTOMATICAMENTE RINNOVABILI, UNA SOLA VOLTA, PER LA MEDESIMA DURATA, SALVO DIVERSA DETERMINAZIONE DELL’ENTE DA ADOTTARE ENTRO SEI MESI DALLA SCADENZA DEL PRIMO QUINQUENNIO. Fino alla scadenza di tale periodo gli enti locali possono affidare in gestione ad AMCO i propri crediti. La riscossione dei crediti affidati in gestione prosegue oltre la scadenza del predetto periodo e fino al giorno dell’incasso delle somme dovute o, comunque fino alla data del discarico automatico. Con riferimento agli enti locali per i quali sussiste l’obbligo di ricorrere ad AMCO per la gestione del servizio di riscossione coattiva, si precisa che la delibera di affidamento debba essere adottata entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dal comma 2-ter o entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si sancisce la nullità dei contratti di servizio stipulati con soggetti diversi da AMCO qualora sussistano le condizioni che rendono obbligatorio l’affidamento ad AMCO. PER GLI ENTI LOCALI CHE ABBIANO AFFIDATO IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE AI SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 52, COMMA 5, LETTERA B), NUMERO 3), DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446 E PER I QUALI SIA STATA REGISTRATA UNA PERCENTUALE DI RISCOSSIONE INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI AL COMMA 2-TER, L’AFFIDAMENTO DIVIENE OBBLIGATORIO SOLTANTO QUALORA LA PERCENTUALE DI RISCOSSIONE RIMANGA INFERIORE ALLA SUDDETTA SOGLIA NEL TRIENNIO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI CUI ALL’ULTIMO PERIODO DEL MEDESIMO COMMA.

Il comma 2-septies stabilisce che la remunerazione dovuta ad AMCO dall’ente locale è stabilita con il decreto previsto dal comma 2-duodecies. Si individuano, inoltre, le spese che restano a carico del debitore, quali, in particolare, le spese di notifica degli atti di cui all’articolo 1, comma 803, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 aprile 2023, le spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero di cui all’articolo 1, comma 803, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 aprile 2023, le spese delle fasi cautelari ed esecutive, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti ed oneri strettamente attinenti alla procedura di recupero di cui all’articolo 1, comma 803, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 aprile 2023 e, infine, gli interessi di mora di cui all’articolo 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il comma 2-octies prevede l’istituzione da parte di AMCO, con deliberazione dell’organo di amministrazione, di uno o più patrimoni destinati alla gestione dei crediti affidati dagli enti locali. Si precisa che i patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della Società. Si prevede anche che le attività affidate in gestione ad AMCO non concorrono alla formazione del patrimonio netto della società, che restano nella titolarità dell'amministrazione affidataria e che di esse è data evidenza mediante apposita rendicontazione, sottoposta a revisione contabile trasmessa all'amministrazione affidataria. Inoltre, si precisa che delle obbligazioni sorte nell'ambito della gestione di ciascun patrimonio destinato risponde esclusivamente il patrimonio medesimo, che i beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati non possono formare oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori di AMCO né essere computati ai fini delle procedure concorsuali riguardanti la società e che i risultati economici della gestione sono imputati esclusivamente al patrimonio destinato e secondo le modalità stabilite nella convenzione con l'amministrazione affidataria. Per la gestione dei flussi finanziari derivanti dall’attività di riscossione, sono aperti da AMCO uno o più conti correnti bancari o postali dedicati sui quali sono accreditate tutte le somme riscosse per conto degli enti locali. Tali conti

assicurano la separazione dei flussi finanziari per ciascun ente locale e sono utilizzati per le operazioni di addebito e accredito relative alle suddette attività di riscossione, garantendo la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi a ciascun ente locale affidatario. I tempi di riversamento all’ente locale sono stabiliti nelle singole convenzioni, fermo quanto previsto dal decreto di cui al comma 2- duodecies.

Il comma 2-novies prevede che, per l’esercizio delle attività di riscossione coattiva, AMCO si avvalga di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-decies, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica bandita ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si prevede, inoltre, che AMCO assicuri il coordinamento delle procedure di riscossione e il monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell’attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.

Il comma 2-decies prevede che la procedura di selezione di cui al comma 2-novies debba tenere conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti ad AMCO con il decreto di cui al comma 2-duodecies e in particolare: a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell’idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell’attività e l'assunzione del rischio operativo; b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente; c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato; d) della dotazione di sistemi che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più creditori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.

Il comma 2-undecies stabilisce che, ai fini dell'espletamento delle funzioni di riscossione, limitatamente ai crediti in gestione e per la durata dell’incarico, ad AMCO sono attribuiti i poteri di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al capo II, sezione IV, del decreto legislativo decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027 i poteri di cui al titolo VI del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 331, ed è consentito l’accesso ai dati di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell’articolo 35, commi da 25 a 26-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai dati che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. I riferimenti ivi contenuti all’agente della riscossione e ai relativi dipendenti e direttori si intendono riferiti ad AMCO e ai suoi dipendenti e rappresentanti. Ai medesimi fini, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999, dell’articolo 35, commi da 25 a 26-bis del decreto-legge n. 223 del 2006 e dell’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo n. 127 del 2015, possono essere trasmessi da AMCO ai soggetti di cui al comma 2-novies. Per le stesse finalità e con gli stessi limiti, ad AMCO e, per il suo tramite, ai soggetti di cui al comma 2-novies, sono attribuiti i poteri di cui all’articolo 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tali ultimi soggetti agiscono come concessionari del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e a tal fine sono loro attribuiti, per la durata dell'incarico e sempre limitatamente ai crediti in gestione, i poteri di cui al primo periodo. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.

Il comma 2-duodecies prevede che CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, PREVIA INTESA IN SEDE DI CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI, SIANO STABILITE LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI COMMI DA 2-BIS A 2-QUINQUIESDECIES E, IN PARTICOLARE, L’ADEGUAMENTO DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 2-TER AGLI ENTI LOCALI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 784, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 DIVERSI DAI COMUNI. Si prevede, inoltre, che il medesimo decreto disciplini, anche attraverso l’istituzione di uno specifico Comitato, le modalità di monitoraggio dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2-bis e il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 2-sexies. Si precisa che ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 2-terdecies stabilisce che i sistemi informatici di AMCO e degli operatori incaricati assicurano la piena interoperabilità per garantire lo scambio sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di riscossione, monitoraggio e rendicontazione. Si precisa che le specifiche tecniche per l’interoperabilità, i formati dei dati e i protocolli di comunicazione sono definiti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dalla documentazione relativa alla procedura di gara per l’individuazione di soggetti di cui al comma 2-novies. Si stabilisce, inoltre, che AMCO e gli operatori privati da essa incaricati sono tenuti ad adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati, la loro integrità e riservatezza, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. Le modalità di conservazione delle informazioni e dei documenti relativi alle attività di riscossione garantiscono l'accessibilità nel tempo da parte degli enti locali titolari dei crediti e delle autorità di vigilanza, nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla legge.

Il comma 2-quaterdecies stabilisce che le attività di riscossione affidate ad AMCO e le ulteriori attività dalla stessa svolte, così come le attività di riscossione svolte dagli operatori privati di cui AMCO si avvale, restano escluse dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e delle relative disposizioni di attuazione.

Il comma 2-quinquiesdecies stabilisce che l’obbligo di affidamento ad AMCO previsto dal comma 2-ter cessa, qualora, al termine del periodo di affidamento, la capacità di smaltimento dei residui attivi, calcolati secondo quanto previsto nel comma 2-ter, registri un miglioramento inferiore a tre punti percentuali.

Il comma 2-sexiesdecies prevede che le disposizioni di cui all’articolo 2-bis, comma 1, del decretolegge n. 193 del 2016 non trovino applicazione ai versamenti all’AMCO.

Il comma 2-septiesdecies, prevede che, al fine di consentire la cessazione delle funzioni di cui al comma 2-bis da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sia fissato il termine temporale a decorrere dal quale è disposta la suddetta cessazione.


Novella normativa:

Art. 25. Misure in materia di riscossione locale

1.All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, i commi da 2-bis a 2-undecies sono sostituiti dai seguenti:

«2-bis. Le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e extra-tributarie degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere affidate, secondo le modalità di cui ai commi da 2-sexies a 2-quinquiesdecies del presente articolo, alla società AMCO - Asset management company S.p.A. (AMCO) che, tramite il patrimonio destinato o i patrimoni destinati di cui al comma 2-octies, le esercita mediante i soggetti individuati ai sensi del comma 2-novies. I crediti relativi a tali entrate restano nella titolarità degli enti di cui al primo periodo, ai quali è preclusa la facoltà di cui al comma 2. La riscossione coattiva di cui al presente comma può riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate - Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

2-ter. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis, l'affidamento alla società AMCO del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie è obbligatorio, fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, qualora il tasso di smaltimento dei residui attivi sia inferiore alla soglia del 35 per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione registrate negli ultimi tre esercizi relativamente alla somma delle entrate del titolo 1, tipologia 101, e del titolo 3, di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è aggiornata, con cadenza triennale, la soglia di cui al presente comma. All'individuazione degli enti locali tenuti ad affidare alla società AMCO la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai sensi del presente comma e del comma 2-quater si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato annualmente previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della percentuale di smaltimento dei residui attivi definita ai sensi del quarto periodo di cui al presente comma. La percentuale di smaltimento dei residui attivi di cui al presente comma è calcolata, per ciascun ente locale, sulla base dei dati dei rendiconti acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) come complemento all'unità del rapporto tra:

a) il totale dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo anno del triennio di riferimento, al netto del 100 per cento dei residui attivi di competenza, del 50 per cento dei residui attivi formatisi nel secondo anno del triennio e del 25 per cento dei residui attivi formatisi nel primo anno del triennio;

b) il totale dei residui attivi iniziali del triennio preso a riferimento.

2-quater. Per gli enti locali per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultano acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi, l'affidamento del servizio di riscossione coattiva alla società AMCO è obbligatorio.

2-quinquies. Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di cui al comma 2-ter gli enti locali che presentano un valore negativo o nullo dei residui attivi di cui alla lettera a) o alla lettera b) del medesimo comma 2-ter, nonché gli enti locali che, sulla base del rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, registrano un totale di residui attivi di cui alla citata lettera a) inferiore al 15 per cento degli accertamenti relativi alle entrate di cui al comma 2-bis.

2-sexies. L'affidamento da parte dell'ente locale avviene con delibera adottata secondo le forme previste dalla legislazione vigente. La delibera di affidamento e la successiva convenzione sottoscritta tra le parti recano gli elementi prescritti dal decreto di cui al comma 2-duodecies e si conformano alle relative disposizioni. L'affidamento alla società AMCO della riscossione delle entrate di cui al comma 2-bis ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di cui al secondo periodo e automaticamente rinnovabili, una sola volta, per la medesima durata, salvo diversa determinazione dell'ente da adottare entro sei mesi dalla scadenza del primo quinquennio. Fino alla scadenza di tale periodo gli enti locali possono affidare in gestione alla società AMCO i propri crediti. La riscossione dei crediti affidati in gestione prosegue oltre la scadenza del predetto periodo e fino al giorno dell'incasso delle somme dovute o, comunque, fino alla data del discarico automatico. Per gli enti locali di cui ai commi 2-ter e 2-quater la delibera di affidamento avviene entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2-ter o entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'eventuale contratto di servizio con soggetti diversi dalla società AMCO in presenza delle condizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater è nullo. Per gli enti locali che abbiano affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per i quali sia stata registrata una percentuale di riscossione inferiore alla soglia di cui al comma 2-ter, l'affidamento diviene obbligatorio soltanto qualora la percentuale di riscossione rimanga inferiore alla suddetta soglia nel triennio successivo alla pubblicazione del decreto di cui al terzo periodo del medesimo comma 2-ter.

2-septies. La remunerazione dovuta alla società AMCO dall'ente locale è stabilita con il decreto previsto dal comma 2-duodecies. Restano a carico del debitore:

a) le spese di notifica degli atti, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;

b) le spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;

c) le spese delle fasi cautelari ed esecutive, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti ed oneri strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;

d) gli interessi di mora come determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 802, della legge n. 160 del 2019.

2-octies. La società AMCO istituisce, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati alla gestione dei crediti affidati dagli enti locali di cui al presente articolo secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-duodecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. Le attività affidate in gestione alla società AMCO non concorrono alla formazione del patrimonio netto della società e restano nella titolarità dell'amministrazione affidataria e di esse è data evidenza mediante una apposita rendicontazione, sottoposta a revisione contabile trasmessa all'amministrazione affidataria. Delle obbligazioni sorte nell'ambito della gestione di ciascun patrimonio destinato risponde esclusivamente il patrimonio medesimo. I beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati non possono formare oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori della società AMCO né essere computati ai fini delle procedure concorsuali riguardanti la società. I risultati economici della gestione sono imputati esclusivamente al patrimonio destinato e secondo le modalità stabilite nella convenzione con l'amministrazione affidataria. Per la gestione dei flussi finanziari derivanti dall'attività di riscossione di cui al presente articolo, sono aperti dalla società AMCO uno o più conti correnti bancari o postali dedicati sui quali sono accreditate tutte le somme riscosse per conto degli enti locali. Tali conti assicurano la separazione dei flussi finanziari per ciascun ente locale e sono utilizzati per le operazioni di addebito e accredito relative alle suddette attività di riscossione, garantendo la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi a ciascun ente locale affidatario. I tempi di riversamento all'ente locale sono stabiliti nelle singole convenzioni, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 2-duodecies.

2-novies. Per l'esercizio delle attività di riscossione coattiva di cui al comma 2-bis, la società AMCO si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-decies, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica bandita ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La società AMCO assicura il coordinamento delle procedure di riscossione di cui al comma 2-bis ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.

2-decies. La procedura di cui al comma 2-no-vies tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti alla società AMCO con il decreto di cui al comma 2-duodecies e in particolare:

a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;

b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;

c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;

d) della dotazione di sistemi che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più creditori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.

2-undecies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 2-bis, limitatamente ai crediti in gestione e per la durata dell'incarico, ad AMCO sono attribuiti i poteri di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al capo II, sezione IV, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027 i poteri di cui al titolo VI del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ed è consentito l'accesso ai dati di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 35, commi da 25 a 26-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. I riferimenti ivi contenuti all'agente della riscossione e ai relativi dipendenti e direttori si intendono riferiti ad AMCO e ai suoi dipendenti e rappresentanti. Ai medesimi fini, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999, dell'articolo 35, commi da 25 a 26-bis del decreto-legge n. 223 del 2006 e dell'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo n. 127 del 2015, possono essere trasmessi da AMCO ai soggetti di cui al comma 2-novies. Per le stesse finalità e con gli stessi limiti, ad AMCO e, per il suo tramite, ai soggetti di cui al comma 2-no-vies, sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tali ultimi soggetti agiscono come concessionari del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e a tal fine sono loro attribuiti, per la durata dell'incarico e sempre limitatamente ai crediti in gestione, i poteri di cui al primo periodo. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.

2-duodecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-bis a 2-undecies e da 2-terdecies a 2-quinquiesdecies e, in particolare, l'adeguamento dei requisiti di cui al comma 2-ter agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, diversi dai comuni. Il decreto di cui al presente comma disciplina, anche attraverso l'istituzione di uno specifico comitato, le modalità di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2-bis e il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 2-sexies. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

2-terdecies. I sistemi informatici della società AMCO e degli operatori incaricati assicurano la piena interoperabilità per garantire lo scambio sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di riscossione, monitoraggio e rendicontazione. Le specifiche tecniche per l'interoperabilità, i formati dei dati e i protocolli di comunicazione sono definiti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dalla documentazione relativa alla procedura di gara per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 2-novies. La società AMCO e gli operatori privati da essa incaricati sono tenuti ad adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati, la loro integrità e riservatezza, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. Le modalità di conservazione delle informazioni e dei documenti relativi alle attività di riscossione garantiscono l'accessibilità nel tempo da parte degli enti locali titolari dei crediti e delle autorità di vigilanza, nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla legge.

2-quaterdecies. Le attività di riscossione affidate alla società AMCO e le ulteriori attività dalla stessa svolte, così come le attività di riscossione svolte dagli operatori privati di cui al comma 2-novies di cui la società AMCO si avvale, restano escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e delle relative disposizioni di attuazione.

2-quinquiesdecies. L'obbligo di affidamento alla società AMCO previsto dal comma 2-ter cessa, qualora, al termine del periodo di affidamento, la capacità di smaltimento dei residui attivi, calcolati secondo quanto previsto al comma 2-ter, registri un miglioramento inferiore a tre punti percentuali e conseguentemente si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis e le altre previste a legislazione vigente.

2-sexiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, non si applicano ai versamenti alla società AMCO nell'ambito delle attività di cui al presente articolo.

2-septiesdecies. Al fine di consentire la cessazione delle funzioni di cui al comma 2-bis da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissato il termine temporale a decorrere dal quale è disposta la suddetta cessazione.».