DL PA 2026, quando è possibile pagare le ferie non godute
Il DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144 - Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché' in materia di protezione civile - (DL PA 2026) prevede numerose innovazioni per gli enti locali, anticipate dal nostro portale prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma. Adesso andiamo a riprendere le disposizioni di maggiore interesse, avvalendoci della relazione tecnica al provvedimento.
All'art. 1 (Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione) comma 1 viene modificata la disciplina normativa in materia di ferie non godute.
Il comma 1 intende agevolare la chiusura del caso ARES (2024)5050429 del 12/07/2024, nell’ambito del quale, nel luglio 2024, la Commissione europea ha chiesto all’Italia informazioni in merito ad alcune questioni concernenti la compatibilità della legislazione nazionale in materia di indennità sostitutiva delle ferie annuali retribuite con l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro.
Nello specifico, la Commissione europea ha chiesto informazioni sulle misure che sono state adottate o che si intendano adottare per attuare la sentenza della CGUE nella causa C-218/22, Comune di Copertino, relativamente ai criteri per l’erogazione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute nel settore pubblico.
L’intervento normativo in esame si propone, quindi, di armonizzare la disciplina nazionale con i principi sanciti dall’articolo 7 della direttiva 2003/88 e con l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’UE, in particolare, nella citata pronuncia pregiudiziale.
La pronuncia ha ad oggetto l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, che, nella sua vigente formulazione prevede che, nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi spettanti devono essere obbligatoriamente goduti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e che la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
L'ARTICOLO 5, COMMA 8, DEL DECRETO-LEGGE N. 95/2012, IN PARTICOLARE, INTRODURREBBE CONDIZIONI CHE VANNO OLTRE QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA SULL'ORARIO DI LAVORO IN QUANTO LIMITA IL DIRITTO A UN'INDENNITÀ FINANZIARIA PER LE FERIE ANNUALI NON GODUTE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. L'articolo 7 della direttiva sull'orario di lavoro, infatti, stabilisce il diritto dei lavoratori di beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali degli Stati. Il diritto alle ferie annuali retribuite non godute può essere sostituito da un'indennità finanziaria versata al lavoratore unicamente in caso di fine del rapporto di lavoro del lavoratore.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha ritenuto che l’effettiva fruizione delle ferie costituisca solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite, quale principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione, il quale include altresì il diritto ad ottenere un pagamento per le ferie non godute alla cessazione del rapporto. La Corte, nella causa C-218/22, Comune di Copertino, ha statuito che il diritto dell'Unione europea osta ad una normativa nazionale che preveda il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti alla data in cui il lavoratore pone volontariamente fine al rapporto di lavoro. Il motivo della cessazione del rapporto di lavoro è irrilevante ai fini del diritto all'indennità finanziaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sull'orario di lavoro.
Nella richiamata sentenza, è stato, altresì, chiarito che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che disciplini le modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite, espressamente riconosciuto dalla medesima direttiva, prevedendo la possibilità di estinzione del diritto stesso al termine del periodo di riferimento, a condizione, tuttavia, che il lavoratore abbia effettivamente avuto l’opportunità di esercitare tale diritto durante il periodo previsto. In particolare, nella sentenza citata la Corte evidenzia che la perdita del diritto all’indennità finanziaria per ferie non godute non può essere collegata alla mera cessazione volontaria del rapporto di lavoro, come nel caso del recesso individuale. Tale posizione si fonda sulla ratio dell’articolo 7 della direttiva, che mira a garantire al lavoratore un periodo effettivo di riposo, ritenuto essenziale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Infine, NELL’EVIDENZIARE CHE IL DATORE DI LAVORO HA L’OBBLIGO DI GARANTIRE CHE IL LAVORATORE POSSA EFFETTIVAMENTE USUFRUIRE DELLE FERIE ANNUALI RETRIBUITE, IN MODO TRASPARENTE E TEMPESTIVO, INFORMANDOLO ANCHE SULLE CONSEGUENZE DEL MANCATO UTILIZZO (COME LA PERDITA DELLE FERIE O DELL’INDENNITÀ FINANZIARIA), LA CORTE HA AFFERMATO CHE, SOLO QUALORA IL LAVORATORE SI SIA ASTENUTO DELIBERATAMENTE DAL FRUIRE DELLE FERIE, SEBBENE IL DATORE DI LAVORO LO ABBIA INVIATO A FARLO, IL DIRITTO DELL’UNIONE NON OSTA ALLA PERDITA DI TALE DIRITTO. IN TAL CASO, L’ONERE DELLA PROVA INCOMBE AL DATORE DI LAVORO.
L’interpretazione della normativa vigente in materia ha nella pratica temperato la portata applicativa del divieto, AMMETTENDO IL PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE NEI CASI DI IMPOSSIBILITÀ OGGETTIVA DI FRUIRE DI FERIE PRIMA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO COME NELL’IPOTESI DI MALATTIA, DISPENSA DAL SERVIZIO, DECESSO O ALTRE CAUSE, COMUNQUE, NON IMPUTABILI AL DIPENDENTE. IN TAL SENSO IL PAGAMENTO DI FERIE NON GODUTE È STATO AMMESSO IN CONSIDERAZIONE DELLA CAUSA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, SOSTANZIALMENTE NON DERIVANTE DALLA VOLONTÀ DEL DIPENDENTE.
L’intervento normativo mira a definire i presupposti che possono giustificare la perdita dell’indennità finanziaria sostitutiva, limitandoli ai soli casi in cui il lavoratore, pur essendo stato adeguatamente informato e messo nelle condizioni di fruire delle ferie, abbia scelto liberamente di non esercitare il diritto. In tal caso, l’onere della prova incombe sul datore di lavoro. La norma, infine, tenuto conto della sua applicabilità a tutte le amministrazioni, ivi incluse quelle prive di figure dirigenziali, specifica che – ai soli fini della presente norma - per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie.
Il comma 2, della stessa disposizione in commento, stabilisce che le disposizioni del comma 1, si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge stesso.
Novella normativa:
1.All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi» sono soppresse;
b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie.».
2.Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificate ai sensi del comma 1, si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Richiamo normativo:
Art. 5 comma 8 DL 95/2012:
8.Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.