DL PA 2026, modifiche alla procedura di dissesto per rispondere ai rilievi dell'Europa

Il DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144 - Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché' in materia di protezione civile - (DL PA 2026) prevede numerose innovazioni per gli enti locali, anticipate dal nostro portale prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma. Adesso andiamo a riprendere le disposizioni di maggiore interesse, avvalendoci della relazione tecnica al provvedimento.

L'art. 3 (Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati) recepisce alcune espressioni della giurisprudenza comunitaria in materia di crisi degli enti locali, modificando le specifiche disposizioni in materia, previste dal Dlgs 267/2000 e smi - TUEL.


Le modifiche al TUEL sono di seguito riportate in ordine di articolo:

Il comma 1, lettera a), dell’articolo in esame apporta modifiche all’articolo 248, comma 1 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (di seguito TUEL), inserendo il rinvio alla norma di cui all’articolo 151, comma 8 bis del medesimo TUEL. In disparte il riferimento puntuale al bilancio “di previsione” rispetto al testo vigente laddove è indicato genericamente “il bilancio”, la modifica si rende opportuna per una immediata e sistematica lettura delle disposizioni di cui trattasi.

La lettera b) modifica l’articolo 249, eliminando il riferimento ai mutui per il risanamento dell’ente locale dissestato, previsti dall’articolo 255 ma non più coerenti con il dettato dell’articolo 119 della Costituzione. Inoltre, si fa salva la facoltà degli enti di ricorrere a mutui per il finanziamento di debiti fuori bilancio, come previsto dagli articoli 202 e seguenti del TUEL.

La lettera c) apporta modifiche all’articolo 255 del TUEL, in materia di enti che versano in situazioni di squilibrio finanziario.

L’intervento risponde alle urgenti esigenze di prevenire possibili procedure di infrazione a livello europeo, la cui attivazione può essere evitata esclusivamente attraverso l’aggiornamento della disciplina in parola, finalizzata a superare criticità emerse nella concreta applicazione del quadro normativo vigente in materia. Infatti, negli ultimi tempi, si sono registrate diverse pronunce della CEDU che hanno condannato lo Stato italiano a pagare i creditori degli enti locali in dissesto rimasti insoddisfatti; è emblematico, al riguardo, è il caso Banca Sistema spa c. Italia per il quale la CEDU, con sentenza del 16 gennaio 2025, ha condannato lo Stato a pagare il risarcimento per la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari da parte del Comune di Catania, ente in dissesto.

Lo scenario attuale non consente, a legislazione invariata, di porre rimedio alle criticità connesse alla gestione degli enti locali in squilibrio finanziario, sia in ragione del rilievo, dal punto di vista numerico ed economico, del fenomeno, sia in ragione della non rispondenza dell’impianto normativo alle nuove esigenze di celerità e speditezza nella chiusura delle speciali procedure di risanamento approntate dall’ordinamento.

A titolo esemplificativo, giova ricordare che a seguito della l. costituzionale n. 3 del 2001, che ha novellato l’art. 119 della Costituzione introducendo l’autonomia finanziaria degli enti locali ed il principio del rispetto degli equilibri di bilancio, i comuni possono contrarre mutui solo per le spese in conto capitale. Ciò ha reso, di fatto, inapplicabili diverse disposizioni del TUEL (cfr. artt. 255 e 258 TUEL) che prevedono per gli enti la possibilità di contrare mutui a totale carico dello Stato per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, derivanti anche da spese correnti.

In tale contesto, si continuano a registrare difficoltà gestionali per gli enti che si traducono, molto spesso, in dichiarazioni di dissesto da parte dello stesso ente o dichiarazioni di dissesto ravvicinate nel tempo, nonché dissesti e procedure di riequilibrio finanziario pluriennale non conclusi nonostante il decorso del tempo.

Relativamente alle dimensioni del fenomeno, si rappresenta che dalla riforma del Titolo V della Costituzione (ottobre 2001), al 30 aprile 2026, sono state attivate 1.070 procedure, di cui 415 dissesti e 655 riequilibri finanziari, che hanno interessato 1.011 Amministrazioni. Sempre alla data del 30 aprile 2026 ne risultano attive 488, di cui 226 dissesti e 262 riequilibri finanziari. La massa debitoria accertata dagli organismi straordinari di liquidazione ancora da estinguere, alla stessa data, ammonta complessivamente a circa 2,0 miliardi di euro. Il tempio medio di chiusura delle procedure di dissesto si può stimare in 5-6 anni.

In considerazione di quanto esposto, atteso che nel frattempo sono intervenuti ulteriori ricorsi analoghi alla CEDU, si rende urgente apportare delle modifiche sistematiche alla disciplina del dissesto e del riequilibrio finanziario pluriennale al fine di dotare i comuni di strumenti e misure di accompagnamento volte a prevenire il dissesto e garantire, in ultima istanza, l’esecuzione di obbligazioni derivanti da provvedimenti esecutivi dell’Autorità giudiziaria.

In particolare, con la misura in esame, si interviene modificando l’articolo 255, affinché tali disposizioni vengano armonizzate con le modifiche medio tempore intervenute, e mai recepite nel testo unico degli enti locali, relativamente alla disciplina in questione. IL NUOVO COMMA 3 INTRODUCE L’ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ QUALE ULTERIORE MISURA DI SOSTEGNO FINANZIARIO ORDINARIA, GARANTITA AGLI ENTI LOCALI DISSESTATI CHE ABBIANO ADERITO ALLE MODALITÀ SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI DEBITI DI CUI ALL’ARTICOLO 258, MENTRE I SUCCESSIVI COMMI 4, 5 E 6 NE DETTANO LA DISCIPLINA DI DETTAGLIO.

La disposizione di cui alla lettera d) modifica l’articolo 259 TUEL, che già nella versione attualmente vigente disciplina le modalità e i termini entro cui il consiglio comunale dell’ente che ha deliberato il dissesto è tenuto a presentare al Ministro dell’interno l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Quest’ultima, ai sensi degli artt. 259 e 260, rappresenta lo strumento deputato a realizzare nuovamente l’equilibrio economico-finanziario dell’ente, rimuovendo le cause strutturali che hanno portato l’ente locale alla crisi e al dissesto, e va presentata al Ministro dell’interno, a legislazione vigente, entro il termine perentorio di tre mesi dal decreto di nomina dell’OSL, di cui all’articolo 252, comma 2.

La perentorietà del termine prevista dalla norma, riconosciuta anche dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 91/2025, determina la assoluta insanabilità dell’inadempimento dell’ente locale e la conseguente adozione della misura dello scioglimento dell’ente in virtù del combinato disposto degli articoli 262 e 141, comma 1, lettera a).

La sostituzione del comma 1 dell’articolo 259 mira a conservare il termine di tre mesi già previsto per la presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, posticipando, tuttavia, la perentorietà del termine per l’adempimento e, conseguentemente, l’avvio della procedura di scioglimento, in modo da preservare l’autonomia e la rappresentatività dell’ente. Viene previsto, in particolare, che trascorso il suddetto termine di tre mesi senza che sia stata presentata al Ministro dell’interno l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il prefetto, provveda allo scioglimento del consiglio dell’ente. Il termine perentorio viene individuato in un massimo di 45 giorni, determinandosi in tal modo un allineamento al termine, già vigente, assegnato all’ente locale ai sensi dell’art. 261, comma 4.

Tale ultima disposizione prevede infatti che l’ente locale, in caso di diniego dell’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da parte della COSFEL, ha a disposizione un ulteriore termine di 45 giorni per presentare una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. L’ultimo periodo del primo comma, poi, dispone esplicitamente che la predetta disciplina si applichi anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale che non esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale.

Con l’inserimento del comma 1-ter.1 si stabilisce inoltre che, nel rispetto del ciclo di programmazione dei bilanci, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve essere approvata contestualmente al rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto. Tale obbligo determinerà il superamento del profondo divario che oggi si rileva nel mancato rispetto del principio della continuità dei bilanci, soprattutto in alcune regioni.


NOVELLA NORMATIVA

Art. 3. Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati

1.Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 248, comma 1, dopo la parola: «bilancio» sono aggiunte le seguenti: «di previsione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 151, comma 8-bis»;

b) all'articolo 249 le parole: «dei mutui previsti dall'articolo 255 e» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la facoltà dell'ente di ricorrere a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio con le modalità previste dall'articolo 194.»;

c) all'articolo 255:

1) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3. A valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che hanno aderito alla modalità semplificata di liquidazione prevista dall'articolo 258, fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare annualmente entro il 31 dicembre, un'anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.

2.L'anticipazione di cui al comma 3 è ripartita annualmente, nei limiti della disponibilità del suddetto fondo di rotazione e in proporzione alla massa passiva censita dall'ente locale, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT, ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'in-terno da adottarsi entro il 31 marzo. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la concessione, corresponsione, utilizzo e restituzione dell'anticipazione.

3. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni a decorrere dall'effettivo incasso. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.

4.La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da adottare e pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.»;

2) al comma 9, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

3) al comma 10, le parole: «e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dei mutui» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata trova applicazione l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.»;

d) all'articolo 259:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, comma 2, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Decorsi i tre mesi senza che sia presentata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il competente prefetto assegna al consiglio un termine perentorio, non superiore a quarantacinque giorni, per adempiere, trascorso il quale il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Ai fini dell'attuazione dei principi fondamentali dell'equilibrio di bilancio e di sana gestione finanziaria di cui agli articoli 1, 81, 97 e 119, primo comma, della Costituzione, e del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale beneficiari del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;

2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-ter.1. L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve essere approvata contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto.».