DL PA 2026, modifiche alla legge sulla montagna
Il comma 13 interviene sulla recente legge sulla montagna (legge n. 131 del 2025) con l’obiettivo di consentire l’applicazione degli specifici benefici fiscali, sotto forma di crediti d’imposta, che la legge prevede per coloro che risiedono in territori caratterizzati dalla presenza di minoranze linguistiche storiche. Le modifiche risultano necessarie ed urgenti in quanto l’attuale formulazione della legge n. 131 del 2025, a causa di un’erronea interpretazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di tutela delle minoranze linguistiche storiche, non consente l’attuazione delle specifiche misure di vantaggio previste per queste aree del Paese.
In particolare, le modifiche riguardano gli articoli 6, 7, 19 e 25 della legge n. 131 del 2025, che prevedono crediti d’imposta: - per l’acquisto o la locazione di immobili ad uso abitativo da parte del personale sanitario (art. 6) e del personale scolastico (art. 7) che si trasferisce in specifici comuni montani per svolgervi la professione;
- per gli imprenditori agricoli e forestali che esercitano l’attività in specifici comuni montani e che effettuano investimenti tali da apportare benefici all’ambiente (art. 19);
- per i giovani imprenditori che avviano una attività economica in specifici comuni di montagna (art. 25).
Tutte le disposizioni richiamate prevedono un credito d’imposta maggiorato quando il personale sanitario o scolastico, ovvero gli imprenditori, si trasferiscano o esercitino la propria attività in comuni che - oltre ad essere inseriti in specifici elenchi di comuni montani, redatti in base all’articolo 2, comma 2, della legge – si caratterizzano anche come comuni: - la cui popolazione è inferiore a 5.000 abitanti; - in cui insiste una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
Quest’ultimo presupposto, del 15 per cento dei residenti appartenenti alla minoranza linguistica storica, risulta al momento non accertabile, in assenza di uno specifico censimento della popolazione sulla base dell’appartenenza alla minoranza linguistica; conseguentemente, il credito d’imposta maggiorato previsto dalla legge n. 131 del 2025 non è al momento riconoscibile. Per questo la proposta emendativa corregge il testo della legge sulla montagna riconoscendo il credito d’imposta maggiorato agli esercenti professioni sanitarie, al personale scolastico e alle imprese che insistano in piccoli comuni montani (meno di 5.000 abitanti) rientranti, oltre che negli elenchi previsti dalla legge n. 131 del 2025, anche nella delimitazione dell’ambito territoriale effettuata in attuazione della legge n. 482 del 1999, a prescindere dall’effettivo numero di residenti che appartengano alla minoranza linguistica tutelata.
Le principali minoranze e i loro territori
- Albanese (Arbëreshë): Presente in centri storici di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
- Catalana: Parlata principalmente nella città di Alghero, in Sardegna.
- Germanica (Cimbri, Mocheni, Walser): Insediata in aree alpine del Trentino-Alto Adige, Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia.
- Greca: Diffusa in piccoli comuni della Calabria e della Puglia (Salento).
- Slovena: Radicata nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, in Friuli-Venezia Giulia.
- Croata: Parlata in tre comuni della provincia di Campobasso, in Molise.
- Francese: Storicamente presente in Piemonte, in particolare in Val Pellice, Val Chisone e Valle Germanasca.
- Franco-provenzale (Arpitan): Parlata in Valle d'Aosta, in alcune valli del Piemonte e in un'isola linguistica in Puglia.
- Friulana: Diffusa in quasi tutto il Friuli-Venezia Giulia e in parte del Veneto.
- Ladina: Parlata nelle valli dolomitiche tra Trentino-Alto Adige e Veneto (come la Val di Fassa e la provincia di Belluno).
- Occitana: Presente nelle valli occitane del Piemonte (Cuneo e Torino).
- Sarda: Diffusa in gran parte del territorio della Sardegna.
Novella normativa:
13.Alla legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;
b) all'articolo 7, comma 7, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;
c) all'articolo 19, comma 2, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;
d) all'articolo 25, comma 2, le parole: «Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge15 dicembre 1999, n. 482».