DL PA 2026, integrazione con fondi nazionali dei progetti PNRR sociale

Il DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144 - Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché' in materia di protezione civile - (DL PA 2026) prevede numerose innovazioni per gli enti locali, anticipate dal nostro portale prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma. Adesso andiamo a riprendere le disposizioni di maggiore interesse, avvalendoci della relazione tecnica al provvedimento.

L'art. 2 (Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità e l’autonomia organizzativa degli enti locali nonché in materia di segretari comunali e di province) ai commi 11 e 12 consente l'integrazione con fondo nazionali di progetti PNRR in ambito sociale, al fine di garantire il raggiungimento dei rispettivi Target e Milestone.

I commi 11 e 12 rispondono alla finalità di garantire il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza della Missione 5, Componente 2, di cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è amministrazione titolare. I progetti in parola vanno rendicontati, ai fini della richiesta di erogazione della decima rata di pagamento del Piano. Risulta, altresì, dirimente assicurare la copertura finanziaria a quei progetti PNRR che hanno subito una decurtazione finanziaria, a seguito della rimodulazione in riduzione dei target delle misure, operata dalla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell’UE del 27 novembre 2025 (ST 15106/2025).

Poiché tali progetti rientrano in un più ampio quadro di azione in materia di sostegno alla fragilità sociale e di iniziative in materia di disabilità da parte degli Enti locali, si ritiene necessario assicurarne la continuità, in termini di sostegno finanziario, anche a valere sulle risorse nazionali.

A tale fine, il comma 11 prevede l’istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’annualità 2026, a cui sono assegnati 187,5 milioni di euro.

Il comma 12 indica le fonti di copertura del Fondo, che riguardano risorse finanziarie, relative al 2026, che, a valle di un monitoraggio effettuato e prospettico rispetto alla fine dell’anno 2026, risultano disponibili, senza alcun pregiudizio per la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente.


Novella normativa:

11.Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 187,5 milioni di euro per l'esercizio 2026, destinato a finanziare progetti PNRR relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle citate misure previsto con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante la rimodulazione del Piano.

12.Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 11, si provvede:

a) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) quanto a 92,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;

d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 11,7 milioni per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;

e) per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7,8 milioni per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 9, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 9, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.