DL PA 2026, contributi piccole opere 2020-2023 aggiudicazione lavori entro il 31.12.2024 per evitare la revoca

Il DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144 - Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché' in materia di protezione civile - (DL PA 2026) prevede numerose innovazioni per gli enti locali, anticipate dal nostro portale prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma. Adesso andiamo a riprendere le disposizioni di maggiore interesse, avvalendoci della relazione tecnica al provvedimento.

All'art. 2 (Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità e l’autonomia organizzativa degli enti locali nonché in materia di segretari comunali e di province) comma 2, la novella normativa evita la revoca del contributo piccole opere - annualità dal 2020 al 2023 - per i Comuni che hanno stipulato il contratto di affidamento lavori entro il 31.12.2024.

Il comma 2 si rende necessario per garantire la continuità operativa dei progetti finanziati e prevenire revoche ingiustificate dei contributi concessi agli enti beneficiari. La disposizione prevede la sostituzione all’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 delle parole: “15 settembre 2024” con le seguenti: “31 dicembre 2024”. L’estensione del termine al 31 dicembre 2024 offre un margine temporale più congruo per il completamento delle procedure, tenendo conto delle complessità operative e amministrative che caratterizzano gli appalti pubblici, fermo restando il termine unico di conclusione dei lavori fissato al 31 dicembre 2025, previsto dall’art. 1, comma 32, della legge n. 160 del 2019.


Novella normativa:

2.All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: «15 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».


Richiamo normativo:

Articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113:

1.Per i contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

2.All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-bis, le parole: «30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2024»;

b) al comma 32, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024»;

c) al comma 34, al primo periodo, la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2024» e le parole: «31 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2025» e il terzo periodo è soppresso.


Articolo 1, comma 32, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2021. Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024. In caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l'aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato: a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000; b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000; d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000; f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000; g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno

29-bis. Le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021 ai sensi del comma 29 sono incrementate di 500 milioni di euro. L'importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui ai commi 32 e 35

29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.