DL PA 2026, contributi Medie opere da rendicontare entro dicembre

Il DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144 - Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché' in materia di protezione civile - (DL PA 2026) prevede numerose innovazioni per gli enti locali, anticipate dal nostro portale prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma. Adesso andiamo a riprendere le disposizioni di maggiore interesse, avvalendoci della relazione tecnica al provvedimento.

L'art. 2 (Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità e l’autonomia organizzativa degli enti locali nonché in materia di segretari comunali e di province) al comma 4 interviene in materia di rendicontazione contributo "Medie Opere" di cui art. 1 comma 139 Legge 145/2018.

Il comma 4 fissa il nuovo termine per la conclusione dei lavori relativi ai contributi assegnati per il quinquennio 2021-2025 al 31 dicembre 2026 e prevede che, in caso di inosservanza del medesimo, il predetto contributo venga revocato per una quota pari all’1% del valore complessivo del finanziamento relativo alla singola progettualità. L’introduzione di un termine più ampio si rende necessaria per consentire la realizzazione delle opere già intraprese, considerati i numerosi fattori che hanno inciso negativamente sull’avanzamento dei cantieri, tra i quali rientrano la complessità delle procedure amministrative e autorizzative, talvolta rallentate anche da carenze di organico negli enti locali, nonché il complesso e mutevole quadro normativo relativo ai termini di affidamento dei lavori.

La disposizione appare dunque indispensabile al fine di tutelare gli investimenti pubblici in corso a livello locale, da un lato garantendo la piena attuazione degli interventi programmati e, dall’altro lato, scongiurando la perdita delle risorse investite e i conseguenti effetti negativi sulle comunità locali interessate. Resta fermo in ogni caso l’obbligo per gli enti beneficiari di rispettare i vincoli di destinazione delle risorse assegnate e di adempiere agli obblighi di rendicontazione previsti, secondo le modalità già stabilite dalla normativa vigente e dai provvedimenti attuativi ministeriali.


Novella normativa:

4.All'articolo 1, comma 139-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine di conclusione dei lavori, il contributo è revocato per una quota pari all'1 per cento del valore complessivo del finanziamento relativo alla singola progettualità secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.».


Richiamo normativo:

Articolo 1, comma 139-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.

139-bis. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo per l'anno 2022 sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicare entro il 20 luglio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 agosto 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.

139-ter. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. Le risorse residue resesi disponibili a seguito del decreto del Ministero dell'interno del 28 marzo 2025, di rettifica al decreto del Ministero dell'interno del 19 maggio 2023, sono destinate alla copertura delle richieste di contributo, presentate secondo le modalità previste dal comma 140 entro il termine del 15 settembre 2025. I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 30 settembre 2026.