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DL PA 2025, novità sulle graduatorie

Lo schema di DL PA 2025 recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento, organizzazione e di funzionamento delle pubbliche amministrazioni introduce novità in tema di graduatorie, modificando l’art. 35 comma 5 ter Dlgs 165/2001 e smi, che oggi dispone (IN EVIDENZA LE MODIFICHE)

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione.

Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali “E QUELLI STABILITI PER GLI ENTI LOCALI DALL’ARTICOLO 91, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267”.

Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento293 dei posti messi a concorso.

COMMA ABROGATO: In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo.

La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato.

Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 L. 05/06/2003, n. 131, 8. - Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo - possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma

SONO AGGIUNTI I SEGUENTI COMMI:

“ESPLETATA LA VERIFICA DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 3, LETTERA A), DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N. 125, LE AMMINISTRAZIONI, PER RAGIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, PURCHÉ IN PRESENZA DI PROFILI PROFESSIONALI SOVRAPPONIBILI A QUELLI INDIVIDUATI NEI PROPRI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, POSSONO RECLUTARE IL PROPRIO PERSONALE, A TEMPO DETERMINATO O TEMPO INDETERMINATO, MEDIANTE UTILIZZO DI PROPRIE GRADUATORIE VIGENTI OVVERO, PREVIO ACCORDO, DI QUELLE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 4, LETTERA B)-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2023, N. 44, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2023, N. 74. IN OGNI CASO, LA MANCATA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA ASSUNZIONALE DA PARTE DEL CANDIDATO IDONEO, COMPORTA LA SUA DECADENZA DALLA GRADUATORIA”

«5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d’esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter. Sulla graduatoria risultante si applicano, nei limiti del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito; quella risultante dall’applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito; e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando, sono pubblicate contestualmente sul portale e sul sito dell’amministrazione procedente. 5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate. 5- sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l’amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell’amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipula del contratto di assunzione.»