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DL PA 2025, sparisce la mobilità volontaria personale come presupposto per i concorsi assunzione dipersonale

Il nuovo Decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento, organizzazione e di funzionamento delle pubbliche amministrazioni (DL PA 2025) - per ora in bozza - prevede all'articolo 3 novità in materia di mobilità volontaria nella procedura concorsuale, togliendo tale obbligo come fase propedeutica nella assunzioni ma aggiungendone altri. In particolare:

Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 30, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo, una percentuale non inferiore al 5 per cento dei posti banditi per il 2025, una percentuale non inferiore al 10 per cento per il 2026, una misura non inferiore al 15 per cento a decorrere dal 2027, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Le posizioni eventualmente non coperte all’esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l’anno di riferimento, le facoltà assunzionali dell’anno successivo sono ridotte delle relative percentuali di cui al primo periodo. Per l’anno 2025, in fase di prima applicazione della presente disposizione, le amministrazioni, ad esclusione della Presidenza del Consiglio dei ministri, inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando, distacco o di fuori ruolo, che abbia maturato, in tali posizioni almeno 36 mesi di servizio e che abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Tale misura non si applica al personale in comando presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.


Di conseguenza, sarà eliminato il comma 2 bis art. 3 Dlgs 165/2001 e smi, che oggi dispone:

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria