DL PA 2025, modifiche procedure di reclutamento
Lo schema di DL PA 2025 recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento, organizzazione e di funzionamento delle pubbliche amministrazioni introduce novità in tema di nuove procedure di reclutamento (la norma interessa diversi comparti).
Dopo l’articolo 35 Dlgs 165/2001 e smi, è inserito il seguente:
«Art. 35.01
1.Il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici di cui all’articolo 35, comma 4, secondo periodo, si svolge mediante concorsi pubblici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all’articolo 35, comma 5, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. I posti non coperti con il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sono destinati, ai sensi del comma 4, lettera b), ai concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base di motivate esigenze da parte delle amministrazioni interessate.
2.Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle del comma 1, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
3.Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), organizza i concorsi anche per il reclutamento di un’unica figura professionale e per una singola amministrazione.
4.Al fine di rafforzare l’attrattività della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del personale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, la Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM):
a) organizza le procedure selettive per l’accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) fatta salva la percentuale non inferiore al 50% dei posti da ricoprire, destinata al corso- concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell’amministrazione, e delle altre riserve stabilite a legislazione vigente, ai fini dell’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici, indice periodicamente concorsi unici per la copertura dei posti residui disponibili;
c) può adottare le procedure comparative di cui all’articolo 28, comma 1-ter;
d) organizza i concorsi unici per il reclutamento delle elevate professionalità per le amministrazioni di cui all’articolo 35, comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
e) organizza i concorsi unici riservati alla copertura delle quote d’obbligo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 99 per le amministrazioni di cui al comma 1, previa ricognizione dei fabbisogni e fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
f) organizza i concorsi unici previsti dal comma 6 per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni;
g) pubblica, attraverso il Portale di cui all’articolo 35-ter, avvisi per l’individuazione di assessor, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35-quater.
5.Al fine di garantire la transizione digitale e la sicurezza informatica nelle pubbliche amministrazioni e di migliorare la qualità dei servizi attraverso il ricorso all’intelligenza artificiale, una quota pari ad almeno il 10% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del personale è dedicato al reclutamento di figure, dirigenziali e non dirigenziali, con competenze specialistiche in ambito digitale, ivi incluse quelle dell’Esperto in Comunicazione Digitale (ECD), competente nelle nuove tecnologie comunicative. Previa ricognizione dei fabbisogni tramite il Portale di cui all’articolo 35-ter, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso la Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) organizza uno o più concorsi unici su base territoriale, fermo restando il regime autorizzatorio previsto a legislazione vigente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, anche in deroga ai vigenti ordinamenti professionali.
6.Il Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), trasmette una relazione annuale al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici.».