DL PA 2025, disposizioni persone territori Sisma
Lo schema di DL PA 2025 recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento, organizzazione e di funzionamento delle pubbliche amministrazioni introduce novità in tema di “Disposizioni urgenti finalizzate all’implementazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023”.
In particolare l’art. 15 prevede:
1.Al fine di favorire l’effettiva e tempestiva implementazione delle misure di rafforzamento temporaneo degli enti locali interessati, di cui all’art. 20-sempties, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ove risulti maggiormente efficace rispetto alle modalità già oggi previste, i medesimi enti locali sono autorizzati, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti con l’ordinanza commissariale n. 18 del 9 gennaio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2024, a provvedere, in alternativa all’assunzione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facoltà previste dall’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero al trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità corrispondenti ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2.Allo scopo di favorire l’immediata operatività della propria struttura di supporto, valorizzando il bagaglio esperienziale e di competenze maturato dal personale durante i rispettivi periodi di servizio, il Commissario Straordinario alla ricostruzione, nominato ai sensi di quanto previsto dall’art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti, rispettivamente, ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 20-bis, è autorizzato a provvedere, in alternativa alle modalità di individuazione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facoltà previste dall’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero a concordare, nell’ambito delle intese con le Amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità di personale ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
3.In considerazione della variegata articolazione delle funzioni alle quali è preposta la struttura di supporto al Commissario straordinario di cui all’art. 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di assicurare il pronto reperimento delle diverse tipologie di professionalità ed esperienze necessarie, al comma 4 del citato articolo 20-ter le parole “di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali” sono sostituite dalle seguenti: “delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle Università”.