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DL Milleproghe sul fondo solidarietà comunale

L’art. 3 del Decreto legge Milleproroghe approvato dal Governo nei giorni scorsi, prevede proroghe anche sul fondo di solidarietà comunale, in particolare:

All’articolo 1, comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di ripartizione del fondo di solidarietà comunale, le parole “per gli anni dal 2018 al 2021” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni dal 2018 al 2022” e le parole “a decorrere dall'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2023”.

La novella normativa, quindi riguarda:

Per gli anni dal 2018 al 2022, il Fondo di solidarietà comunale è ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano una variazione negativa della dotazione del Fondo stesso per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi previsti dalla norma richiamata.

A decorrere dall'anno 2023, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.