DL infrazioni: distacchi di personale con IVA
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, è entrata in vigore la L. 14 novembre 2024 n. 166, di conversione del D.L. 131/2024 (decreto “Salva infrazioni”), entra in vigore l'abrogazione, a seguito del contrasto in sede di giurisprudenza comunitaria, dell’art. 8 comma 35 della L. 67/1988, che escludeva l’assoggettamento a IVA delle prestazioni di prestito o distacco di personale (art. 16ter).
L'art. 8 era stato applicato escludendo da IVA i casi in cui il rimborso era pari al mero costo del personale, senza ricarico.
Tuttavia, la Corte di Giustizia Ue (sentenza dell’11 marzo 2020, causa C-94/19) avevano ritenuto la norma incompatibile con la direttiva 112/2006, ritenendo il distacco del personale una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, ricorrendo il requisito di onerosità dell’operazione ed essendo presente “un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto”. La Corte di Cassazione aveva così disapplicato l’art. 8 comma 35 della L. 67/88, ritenendo sufficiente accertare che esista il “nesso diretto tra le due prestazioni ai fini del reciproco condizionamento, vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa”.
La norma interviene quindi rimuovendo la disposizione incompatibile ma prevedendone la sua applicazione ai distacchi di personale stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.
Per gli enti locali che distaccano proprio personale occorrerà tuttavia inserire la disposizione nell'ambito della loro natura "istituzionale", prevendendo la rilevanza IVA solo qualora, oltre all'onerosità e al nesso sinallagmatico, si possa configurare una attività di impresa. Ciò avviene nel caso di attività considerate commerciali o quelle che sono comunque organizzate in forma di impresa. Potrà rilevare, quindi, la messa a disposizione di personale impiegato in attività già considerate rilevanti IVA o, in via residuale, qualora nella messa a disposizione si possa configurare una "organizzazione", con stabilità di proventi.
Viceversa, nel caso di utilizzo di personale da parte del Comune messo a disposizione da società, finanche partecipate, l'addebito dei costi all'ente dovrà sempre considerarsi imponibile IVA con conseguente, presumibile, aumento del costo per la maggiorazione dell'imposta.