DL Coesione, accordi Università - Comuni
Il DL 60/2024 in sede di conversione, votato dal Senato, ha previsto all’art 15 bis che le Università che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possano concludere con i comuni interessati, entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40%, a condizione che l'accordo non determini effetti negativi sull'equilibrio economico finanziario dell'Università interessata.
A tali accordi possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. La disposizione è finalizzata a garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali.
Il menzionato articolo 15 della legge n. 241 del 1990 prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.