DL Agosto, sostegno agli enti in deficit strutturale
Lo schema di Decreto legge “Agosto” su cui sta lavorando il Governo prevede nuovo sostegno per gli enti in situazione di deficit strutturale.
In particolare la bozza di norma dispone:
Sostegno agli enti in deficit strutturale
1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che alla data dell’entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione e l’ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall’ISTAT, superiore a 99.
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono conto dell’importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1 gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti. Il contributo attribuito per ciascun esercizio del triennio 2020-2022 non può, in ogni caso, superare l'importo del disavanzo da ripianare annualmente.
3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata, per l’anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale importo e' destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, gia' impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'erogazione in favore degli enti locali interessati delle predette somme, da effettuarsi nel corso dell’anno 2020, è subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione anche gli enti locali che vi abbiano già beneficiato, nel caso di nuove sopravvenute esigenze.
4. Le risorse di cui al comma 3 non possono essere utilizzate secondo le modalità previste dall’articolo 43 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e sono contabilizzate secondo le modalità previste dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’art….. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del comma 3 si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 115, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell’interno.