DL Agosto, aumenta il fondo sicurezza edifici e territorio
Lo schema di Decreto legge "Agosto", su cui sta lavorando il Governo, prevede un incremento di risorse sul fondo sicurezza edifici e territorio. In particolare, la bozza di norma dispone:
Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli Enti locali.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 139, dopo la parola “2026” è aggiunta la parola “e”, la parola “2031” è sostituita da “2030.” e le parole “, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l’anno 2034” sono soppresse; b) dopo il comma 139 è aggiunto il seguente: “139-bis. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l’anno 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021, a cura del Ministero dell’Interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente e il Ministero dell’Interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.”; c) al comma 140, secondo periodo, dopo le parole “La richiesta deve contenere”, sono inserite le seguenti: “il quadro economico dell’opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché”; d) al comma 147 le parole “al comma 139” sono sostituite dalle seguenti “ai commi 139 e 139-bis”; e) il comma 148 è sostituito dal seguente: “Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell’interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139, nel limite massimo annuo di 500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, il Ministero dell’interno, all’atto dell’erogazione all’ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all’utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell’opera in conformità al progetto. Il Ministero dell’interno, nei limiti delle risorse previste per le attività di cui al primo periodo, con specifiche convenzioni ove sono indicate anche le modalità di rimborso delle relative spese sostenute, può richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni competenti ovvero della Guardia di finanza.”; f) dopo il comma 148-bis è aggiunto il seguente: “148-ter. I termini di cui all’articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all’anno 2019 e i termini di cui all’articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per quanto attiene ai contributi riferiti all’anno 2020, sono prorogati di 3 mesi”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera b), pari a 900 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo ….