DL agosto, aumenta il fondo funzioni fondamentali
La bozza di Decreto legge "Agosto" aumenta la dotazione del fondo funzioni fondamentali. Tuttavia deve essere effettuato entro il mese di aprile 2021 il monitoraggio sulle minori entrate conseguenza del Covid. Lo schema di norma prevede in particolare:
Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali
1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.470 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.020 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. L’incremento del fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e di cui all’art. 106, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti (alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 “Trasferimenti correnti da Ministeri”), al fine di garantire l’omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie”. Al relativo onere, quantificato in 1.470 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere….
2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, sono tenuti ad inviare, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dall’ente locale interessato o dalla regione o provincia autonoma su cui insiste il suo territorio. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d’Aosta e province autonome di Trento e di Bolzanoche esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.
3. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione di cui al comma 2 sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in 10 annualità a decorrere dall’anno 2022. A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell’articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020, si tiene conto delle certificazioni di cui al comma 2. 5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al comma 1 possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020.