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DL 99/2021: scadenza del 31 agosto 2021 non prevista per la Rottamazione-ter

Come già noto, dal 30 giugno 2021 è in vigore il DL. N.99/2021 (pubblicato nella G.U. n. 155 del 30 giugno 2021) con il quale si dispone un ulteriore proroga dei termini per la sospensione delle attività di riscossione e di notificazione delle cartelle, passato dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

E’ necessario, però, sottolineare che nel nuovo termine di proroga previsto al 31 agosto 2021 non rientrano le scadenze prestabilite per le rate 2020 contenute nella Rottamazione-ter, del saldo e stralcio e della definizione agevolata UE (di cui la prossima scadenza è quella prevista per il 31 luglio 2021).

Per mantenere i benefici dell’agevolazione, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate della “Rottamazione-ter” che erano in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 novembre 2020 e che non sono state ancora versate.

Stessa linea viene adottata per le rate in scadenza nel 2021, per le quali si potrà corrispondere il debito entro e non oltre il 30 novembre 2021 (alche per quest’ultimo termine sono previsti i cinque giorni di tolleranza).

Quindi per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro la scadenza prevista dal "Decreto Sostegni”, per le scadenze 2021 dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.

Si ricorda che, qualora il pagamento avvenga oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, come esplicitato nel Decreto Sostegni, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto delle somme dovute.

NOTA:

L’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 ha introdotto la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (cosiddetta “Rottamazione-ter”), in favore di tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

La Definizione agevolata prevede la possibilità estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Infatti per quanto disposto dal Decreto Legge i contribuenti rientrati nella Rottamazione-ter dovranno provvedere al versamento delle rate entro il 31 luglio o al più tardi del 9 agosto 2021 (nei cinque giorni previsti di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018).