DL 77/2021: impianti di comunicazione elettronica a canone unico fisso
Nel corso dell’esame in sede referente del D.L. 77/2021, all'art. 40 recante "Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari", è stato altresì inserito il comma 5-ter, che, modificando la legge di bilancio 2020, introduce un canone per gli impianti installati dagli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e che non rientrano nella previsione del comma 831 dell’articolo 1, della legge citata (in materia di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità). Si tratta, tra gli altri, di antenne ed impianti di telefonia mobile posizionati dai gestori su porzioni di terreni, o immobili, anche di proprietà di enti locali.
La disposizione prevede che questi siano soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 (che prevede la possibilità di variare il gettito del canone istituito ai sensi del comma 816 attraverso la modifica delle tariffe) e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003.
Si prevede inoltre che il canone in questione sia rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente e che il versamento sia fatto annualmente entro il 30 aprile tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati prevista dall’articolo 5 del Codice dell’amministrazione digitale (PagoPA).
Si ricorda che il comma 831 prevede che per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la una tariffa forfetaria distinta a seconda che il comune abbia più o meno di 20.000 residenti. Si dispone inoltre che, in ogni caso, l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
Andrà quindi chiarito se tale canone interessi solo le porzioni di patrimonio demaniale o indisponibile occupate dai soggetti di cui sopra, non rientranti nel comma 831, ovvero anche quello disponibile che è generalmente oggetto di canoni di locazione o d'uso di stampo privatistico (di importi ben maggiori). Sul tema, ricordiamo anche l'acceso dibattito sull'imposizione del canone non ricognitorio ai gestori di servizi pubblici.
Parrebbe propendersi per la prima soluzione, dato l'inserimento della norma nel contesto del canone patrimoniale unico. Tuttavia, in questo caso, occorrerà coordinarla con eventuali diverse disposizioni previste nei regolamenti comunali, ove non rientranti nell'alveo del comma 831. La norma, infatti, prevede una canone unico e fisso pari a 800 euro, per singolo impianto e singolo Comune, un importo che potrebbe essere maggiore ma anche inferiore ad eventuali tariffe comunali già deliberate.