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Divieto di soccorso finanziario nei consorzi

La Corte dei Conti Veneto, con deliberazione n. 249/2024/PAR, è ritornata sul tema dell’applicabilità del divieto di soccorso finanziario, ex art. 14, comma 5, del TUSP, anche nei confronti dei consorzi ed in particolare, anche per quelli “obbligatori per la gestione integrata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, posti in liquidazione”. La Sezione ha ricordato come tale divieto, secondo un consolidato orientamento, sia estendibile anche ai consorzi “in ragione della valenza generale del relativo principio, la cui applicazione appare ancor più necessaria ove si sia in presenza di società poste in stato di liquidazione, le quali rimangono in vita al sol fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell’eventuale patrimonio netto risultante all’esito della procedura”. Detto orientamento ha considerato “il divieto di soccorso finanziario quale espressione di un principio di ordine pubblico economico ed evidenziandone appunto l’applicabilità anche in caso di liquidazione della società partecipata”.

Anche con riferimento ai consorzi obbligatori per la gestione integrata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la Corte ha ricordato come “l’art. 194, comma 1, lett. b, del D. lgs. n. 267/2000, pone sostanzialmente quali condizioni alla ripianabilità del disavanzo di detti enti strumentali, il rispetto del pareggio (inteso quale equilibrio) di bilancio e che il disavanzo derivi da fatti di gestione, dovendo peraltro i consorzi, quali organismi strumentali degli enti locali, al fine della rilevazione unitaria dei fatti gestionali, predisporre un budget economico e riclassificare i propri dati contabili secondo regole uniformi a quelle degli enti in contabilità finanziaria”. In ragione del quadro normativo appena descritto, la Sezione ha precisato come “sebbene la norma prevista dall’art. 14, comma 5 del D. lgs. n. 175/2016 si riferisca esplicitamente solo alle società partecipate” il divieto di soccorso finanziario al presente articolo deve ritenersi estendibile “anche ai consorzi, in particolare di servizi che costituiscono “realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale”” e specialmente se essi si trovino in uno stato di liquidazione e non presentino una prospettiva di continuità aziendale.