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Divieto di intervento di sostegno a fondo perduto per le società partecipate

La Corte dei Conti Toscana, con parere n. 204/2023, pur dichiarando inammissibili i quesiti proposti, ha ricordato la rilevanza del divieto di soccorso finanziario.

L’art. 14 del d.lgs. n. 175/2016 dispone il cd. divieto del “soccorso finanziario” da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle società partecipate, disciplinando due distinte fattispecie in relazione al diverso grado di crisi societaria. Tale istituto risponde all’esigenza di garantire il più efficiente uso di risorse pubbliche e il rispetto dei principi concorrenziali, ponendo un limite alla autonomia degli enti di prestare soccorso agli enti partecipati in situazione di precarietà economico- finanziaria ed escludendo la facoltà degli enti locali di operare interventi di sostegno mediante uso di risorse finanziarie a fondo perduto (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 296/2019/PAR; Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 76/2022/PAR).