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Divieto di commistione tra regolazione e gestione sui servizi pubblici locali

La Corte Conti Campania, con delibera n. 13/2023 si è soffermata sul divieto di commistione tra regolazione e gestione sui servizi pubblici locali.

«…In attuazione del principio di separazione tra regolazione e gestione, il comma 2 dell’art. 6 vieta agli enti di governo dell’ambito e alle autorità di regolazione di partecipare, direttamente o indirettamente, a soggetti incaricati della gestione del servizio. Il divieto divisato dal comma 2 viene introdotto al dichiarato “fine di garantire il rispetto del principio di cui al comma 1”. Tale divieto, pertanto, non è altro che un corollario necessario del principio di distinzione e di esercizio separato delle funzioni di regolazione e di quelle di gestione diretta del servizio, contenuto nel comma 1. … In termini generali, infatti, un eventuale contratto di acquisto della partecipazione stipulato sotto la vigenza dell’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 201/2022, anche se l’atto deliberativo a monte è stato adottato prima della sua entrata in vigore, si porrebbe in contrasto con una norma imperativa (in disparte la questione del differimento, ex art. 33, comma 2, della decorrenza del divieto sancito dalla norma de qua, che riguarda solo il servizio di gestione dei rifiuti urbani). Occorre, pertanto, che l’amministrazione procedente tenga conto delle norme introdotte nel corso dell’iter procedimentale, considerato che la determinazione amministrativa di acquisire una partecipazione societaria costituisce solo l’atto prodromico della vicenda societaria, mentre l’acquisizione della qualifica di socio si realizza con la sottoscrizione degli atti negoziali a valle. In base alle suddette coordinate ermeneutiche, nella fattispecie, pertanto, l’iter procedimentale che porta all’acquisizione della qualifica di socio non può dirsi concluso. L’immediata applicazione della norma sopravvenuta trova, inoltre, ulteriore giustificazione nella dinamicità dell’azione amministrativa e dello stesso interesse pubblico che essa è chiamata a curare: in forza di tale dinamicità, l’azione amministrativa deve adeguarsi al mutamento degli assetti organizzativi, procedimentali e sostanziali che il legislatore intende assicurare.

… Il decreto delegato (art. 6, comma 1) non ha fatto altro, dunque, che declinare il principio di separazione previsto dalla legge delega, di cui il divieto in capo agli enti di governo dell’ambito di acquisire partecipazioni in soggetti incaricati della gestione del servizio (art. 6, comma 2) costituisce un logico corollario..…»