Divieto di bis in idem nel procedimento tributario
L’art. 9 bis L. 212/2000, introdotto in seguito alle modifiche apportate dal d.lgs. 219/2023 allo Statuto dei diritti del Contribuente, stabilisce:
“Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta”.
La norma, rubricata “Divieto di bis in idem nel procedimento tributario”, sancisce l’unicità e la singolarità dell’azione amministrativa, rispetto al tributo da accertare e all’anno di imposta cui fare riferimento, di fatto limitando l’ambito di esercizio dell’azione accertativa prevedendo che per ogni tributo l’azione di accertamento dovrà essere esercitata una sola volta per ogni periodo di imposta.
Segnatamente, la disposizione stabilisce il divieto del cosiddetto bis in idem, quale diritto del contribuente a non subire una duplicazione dell’azione accertativa.
Tale diritto potrà subire delle limitazioni solo in caso di disposizioni che sanciscano la possibilità di accertare nuovamente il tributo per il medesimo anno di imposta ovvero qualora l’amministrazione abbia necessità di correggere vizi formali e procedurali.