Divieto art. 90 Tuel non si applica agli enti in riequilibrio pluriennale
L’art. 90 comma 1 del Tuel dispone in materia di collaboratori alla Giunta e al Sindaco: il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
La Corte Conti Autonomie, chiamata ad esprimersi sul divieto di cui art. 90 comma 1 applicato alla situazione di riequilibrio pluriennale (pre dissesto) ha chiarito con delibera 4/2022 che il divieto, di cui all’articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, riguardante gli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, non può essere esteso anche agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, salvo i casi in cui questi ultimi si trovino in condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 del TUEL.