Diverso utilizzo buoni solidarietà alimentare
Un Comune ha chiesto alla Corte Conti di esprimersi sulla possibilità di destinare parte del residuo fondo alimentare 2020 a copertura generalizzata ed in favore di tutti gli utenti del costo aggiuntivo che altrimenti dovrebbe sostenere l’Ente e che, in alternativa, potrebbe ribaltare alle famiglie di appartenenza degli alunni e, in aggiunta, destinare la somma residua all’esenzione del buono pasto in favore delle sole famiglie bisognose.
La Corte Conti Campania, con deliberazione 9/2022, ritiene di dare risposta negativa: la parte residua del fondo alimentare 2020 non può essere destinata a “copertura generalizzata ed in favore di tutti gli utenti” del costo del servizio mensa scolastica, “che altrimenti dovrebbe sostenere l’Ente”.
Sotto diverso e connesso profilo, il servizio mensa scolastica, pur inerendo al diritto allo studio, è sussumibile nell’alveo dei servizi a domanda individuale, in relazione ai quali sono rimesse all’autonomia dell’Ente le scelte sulla copertura, ferma restando l’esigenza di assicurare che tali scelte siano adottate in conformità al principio dell’equilibrio di bilancio. Il servizio di mensa scolastica non è ascrivibile, né tantomeno assimilabile, agli interventi di solidarietà alimentare connesse all’emergenza epidemiologica, per le quali sono stati effettuati i suddetti trasferimenti erariali.
La circostanza che entrambi attengano a generi alimentari non oblitera la chiara distinzione tra servizio di mensa scolastica, inteso come servizio a domanda individuale e misure di solidarietà alimentare adottate, secondo le modalità di cui all’Ocdpc n. 658 del 2020, per contrastare le conseguenze economiche negative della pandemia. La chiara distinzione non consente un travaso di risorse che si concreta in un mancato rispetto dei vincoli derivanti da trasferimento e in una sostanziale sottrazione delle risorse trasferite alla specifica finalità alla quale sono destinate.