Diverso concetto di controllo analogo
La Corte dei conti sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza 373/2021, ha avallato il nuovo criterio per inquadrare il requisito del controllo analogo (fondamentale per la sussistenza dell’affidamento in house providing ex art. 16 Dlgs 175/2016) definito della Corte di cassazione.
Secondo i magistrati “non appare invece condivisibile una nozione di “controllo analogo” esercitata dall’ente pubblico sulla società in house, tale da declassare la società di capitali a mera articolazione interna dell’ente pubblico, del tutto priva di autonomia e sottoposta all’identico potere gerarchico esercitato dall’Amministrazione sugli uffici dipendenti. Osta a tale interpretazione il dato letterale della norma che, qualificando il controllo esercitato come “analogo”, intende propriamente affermare che esso non è uguale ma semplicemente simile a quello esercitato dall’ente pubblico sui propri servizi gestiti direttamente. Inoltre, una interpretazione di “controllo analogo” tale per cui la società in house risulti assoggettata ad un potere di direzione gerarchica indistinguibile da quello esercitato dall’ente pubblico sulle proprie articolazioni interne, appare incompatibile con i principi di autonomia patrimoniale e attribuzione della personalità giuridica che il codice civile riconosce alla società di capitali”.