Diversificazione aliquote IMU, cosa cambia dal 2025
Il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 06/09/2024 - Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede numerose novità:
-maggiore flessibilità nella diversificazione delle aliquote
-nuove fattispecie per la riduzione di aliquote
-rafforzamento dei criteri per concedere riduzioni ed agevolazioni immobili ad uso sociale
-possibile definizione di aliquote speciali per immobili in corso di ristrutturazione o riqualificazione se finalizzati a miglioramenti energetico o strutturali
-possibilità di incentivare, mediante riduzione di aliquote IMU, lo sviluppo di aree specifiche o settori strategici, come l’industria turistica o il recupero di aree urbane degradate.
Il comma 756 art. 1 legge 160/2019 dispone che a decorrere dall'anno 2025, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato il 7 luglio 023 e modificato il 6 settembre 2024.
Il comma 757 art. 1 Legge 160/2019 dispone che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771.
Il comma 767 art. 1 Legge 160/2019 dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, IN MANCANZA DI UNA DELIBERA APPROVATA SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DAL COMMA 757 E PUBBLICATA NEL TERMINE DI CUI AL PRESENTE COMMA, SI APPLICANO LE ALIQUOTE DI BASE PREVISTE DAI COMMI DA 748 A 755.
FATTISPECIE AI FINI DELLA DIVERSIFICAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU