Distribuzione fondo risorse decentrate soggetto a tassazione separata
La distribuzione da parte di una Amministrazione pubblica del Fondo risorse decentrate (ex Fondo unico di amministrazione) per il personale delle aree funzionali, in applicazione del un contratto collettivo nazionale integrativo, secondo i criteri fissati dai relativi contratti decentrati, è riconducibile alle cause di carattere giuridico (emolumenti percepiti per effetto di contratti collettivi) espressamente indicate dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir. E' quindi soggetta a tassazione separata e non ordinaria. Lo chiarisce la risposta n. 177/2020.
Gli emolumenti, riferiti all'anno 2018, sono infatti corrisposti nel periodo d'imposta 2020 in esecuzione del contratto collettivo nazionale integrativo stipulato nel 2019. Detti emolumenti potranno, pertanto, essere assoggettati a tassazione separata quali arretrati ai sensi del citato articolo 17 del Tuir, a prescindere da qualsiasi indagine di fatto in ordine al ritardo del pagamento. Non è applicabile quanto previsto dalla risoluzione 13 dicembre 2017, n. 151/E in merito alla tassazione delle retribuzioni di risultato corrisposte in periodi d'imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione, ma con una tempistica costante, dovendo rispettare le procedure di autorizzazione di spesa o di misurazione dei risultati. Qualora, infatti, ricorra una delle cause giuridiche individuate dalla norma, tra cui rientra l'applicazione di contratti collettivi, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi (circolare 5 febbraio 1997, n. 23/E). La predetta indagine va, invece, sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto (cfr. risoluzione n. 151/E del 2017).
In particolare, con la risoluzione 16 marzo 2004, n. 43/E, è stato chiarito che nel caso di contratto collettivo, di norme o atti amministrativi dai quali derivano emolumenti riferibili ad anni precedenti rispetto a quello di percezione, le somme erogate non concorrono alla tassazione progressiva ma sono assoggettati alla tassazione separata. È sufficiente, quindi, in presenza e in attuazione di contratto collettivo, che l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata. La medesima risoluzione n. 43/E del 2004 chiarisce, inoltre, che non vi è ragione di escludere dalla tassazione separata anche il periodo d'imposta nel quale l'accordo interviene, in quanto anche in relazione a tale periodo, se le somme non devono essere corrisposte nel corso dell'anno, si verifica la condizione del pagamento in anni successivi (pagamento nell'anno x+1 di emolumenti relativi all'anno x) per effetto del contratto collettivo. Resta fermo che, qualora gli emolumenti relativi all'anno in cui interviene l'accordo siano corrisposti nello stesso, non si fa luogo alla tassazione separata..