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Distacco di personale: rilevante IVA anche per la società in house

Nella risposta n. 38/E/2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA applicabile ai distacchi di personale tra imprese, in seguito all'abrogazione dell'art. 8, comma 35, della Legge 11 marzo 1988 n. 67, avvenuta con l'art. 16-ter del decreto legge 17 settembre 2024 n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024 n. 267.

A partire dal 1° gennaio 2025, i distacchi di personale tra imprese, anche se effettuati a fronte del solo rimborso del costo sostenuto, sono soggetti a IVA, in recepimento dell'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha stabilito l'incompatibilità della precedente esenzione con la Direttiva IVA. In particolare, la Corte di Giustizia (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 marzo 2020, causa C94/19) ha affermato che il distacco di personale rileva ai fini IVA quando esiste un nesso diretto tra la prestazione del distaccante e la controprestazione del distaccatario, indipendentemente dall'assenza di un mark up. Pertanto, le imprese dovranno assoggettare ad IVA gli importi ricevuti a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il personale distaccato, inclusi gli oneri contributivi e assicurativi, per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025. Questa nuova disposizione prevede una clausola di salvaguardia per i comportamenti adottati anteriormente a tale data, in conformità alla normativa previgente o alla sentenza della Corte di Giustizia UE.

Ne consegue che i servizi di distacco di personale erogati da una società in house (impresa distaccante) a favore di una Azienda sanitaria (ente strumentale dotato di autonomia imprenditoriale e di personalità giuridica di diritto pubblico, preposto alla gestione coordinata delle attività sanitarie e sociosanitarie per l'intero territorio) (distaccataria) in adempimento di accordi stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, assumono rilevanza agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Gli importi erogati dalla distaccataria a favore dell'impresa distaccante a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest'ultima per ogni singolo lavoratore distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi) dovranno, quindi, essere assoggettati ad imposta.