Dissesto finanziario, ambito temporale di competenza dell’OSL
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con deliberazione n. 107/2019 in risposta ad un duplice quesito posto da un ente (con il primo quesito chiedeva se, ai fini dell'individuazione dell'ambito temporale di competenza delle OSL, si dovesse fare riferimento a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31/12/2018 - anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato - conformemente alla risoluzione ministeriale n. 13585 dell'11/02/2019, ovvero fare riferimento al 31/12/2017, anno precedente la dichiarazione del dissesto finanziario; con il secondo quesito chiedeva, inoltre, se gli impegni di spesa regolarmente assunti a valere sull'esercizio finanziario 2018, ai sensi dell'art. 246, comma 4, del TUEL, potessero essere liquidati e pagati in gestione ordinaria nel corso dell'anno 2019, ovvero dovessero essere trasmessi all'OSL quali debiti di bilancio da includere nella massa passiva di liquidazione), ha evidenziato con riferimento al primo quesito, l’unico ritenuto ammissibile, che i riferimenti normativi alla stregua dei quali dirimere la questione controversa sono le disposizioni contenute nel TUEL: l'art. 252, comma 4, l'art. 254, comma 3 e soprattutto l'art. 246, comma 4.
A norma dell’art. 246, comma 4, del TUEL, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (che il Consiglio dell'ente è tenuto a deliberare e presentare al Ministero dell'Interno, entro il termine perentorio di tre mesi dall'emanazione del DPR di nomina dell'OSL) deve riferirsi all’esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale è stato dichiarato il dissesto qualora, per tale anno, sia stato validamente approvato il bilancio di previsione (ove sia stato già approvato il bilancio di previsione per il triennio successivo, il Consiglio provvede alla revoca dello stesso).
Nel caso in cui, invece, alla data della dichiarazione di dissesto, non sia stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione per l’esercizio in corso, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato dovrà riferirsi all’esercizio finanziario in corso. In tal caso, a seguito della dichiarazione del dissesto, e sino all’emanazione del decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio (art. 248, comma 1, del TUEL).
Nel caso di specie, il Comune istante ha dichiarato il dissesto nell'anno 2018, anno in cui era già stato validamente deliberato il bilancio di previsione; l'anno di riferimento dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, pertanto, è il 2019 (che rappresenta l'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale è stato deliberato il dissesto). Ai fini dell'individuazione dell'ambito temporale di competenza dell'OSL, occorre fare riferimento ai fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31/12/2018.
Tale indirizzo interpretativo trova conferma in precedenti pronunce della Sezione Campania (V. del. n.132/2018), oltre che nella giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, 11-10-2016, n. 4183; C.G.A.R.S., 31-05-2018, n. 319). Le disposizioni di legge che fissano il limite temporale delle competenze dell'OSL convergono, quindi, nell'individuare tale limite nei fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.