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Dissesto e riequilibrio finanziario compatibili

La Corte dei Conti Lombardia, con delibera 184/2020, ha evidenziato che il comune che ha deliberato lo stato di dissesto, e che non è in grado di predisporre l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non può deliberare una seconda dichiarazione di dissesto finanziario senza aver chiuso la prima procedura. Ricorrendone tutti i presupposti, la cui valutazione è rimessa alla responsabilità dell’ente locale, è invece possibile ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis, secondo quanto disposto dall’articolo 256, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.