Dismissione della partecipata "impossibile": discrezionalità dell’ente e contabilizzazione in bilancio

Con la deliberazione n. 135/2026/PAR, la Corte dei Conti Emilia-Romagna ha esaminato il caso di una partecipazione societaria per la quale l’ente aveva deliberato la dismissione, senza però riuscire a perfezionarla a causa dell’assenza di acquirenti e dell’impossibilità di ottenere la liquidazione della quota.

La Corte ha dichiarato inammissibili i quesiti relativi alla possibilità di riesaminare la scelta di razionalizzazione o di effettuare una nuova valutazione della partecipazione ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 175/2016, evidenziando che tali decisioni rientrano "nella discrezionalità amministrativa dell’ente". Un intervento della magistratura contabile, infatti, "si tradurrebbe inevitabilmente in un atto di cogestione e determinerebbe un’ingerenza nell’attività di amministrazione attiva, che esula dalle competenze proprie di un organo magistratuale quale è la Corte dei conti"

Quanto agli aspetti contabili, la Sezione ha invece richiamato l'applicazione delle regole generali, affermando il seguente principio di diritto: "la contabilizzazione in bilancio di una partecipazione societaria va svolta sulla base del principio contabile OIC 21, disciplinante i criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione delle partecipazioni, e dei criteri fissati dall'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011".