Disegno di legge semplificazioni
Il Consiglio dei ministri, ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria.
La delega ha l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa, ridurre gli oneri regolatori e gli adempimenti amministrativi gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese. Il disegno di legge rientra tra i provvedimenti funzionali al conseguimento, previsto per il 31 dicembre 2024, della Missione M1C1-60 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riguardo alla Riforma 1.9, relativa della pubblica amministrazione, che richiede l’attuazione della semplificazione e digitalizzazione di 200 procedure critiche, che interessano direttamente cittadini e imprese.
Come comunicato dal Governo, il provvedimento detta, quali criteri generali:
l’aggiornamento e la semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso la loro digitalizzazione, per renderli maggiormente aderenti alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese;
l’accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, la riduzione del numero delle fasi dei procedimenti e delle amministrazioni interessate e l’unificazione degli atti di autorizzazione e degli altri titoli abilitativi;
l’uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati e delle modalità di svolgimento delle procedure in ambiti omogenei;
l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppo di attività;
la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e l’uniformazione dei tempi di conclusione di procedimenti tra loro analoghi o connessi;
il monitoraggio e il controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi;
l’eliminazione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea;
l’organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
l’indicazione esplicita delle norme da abrogare;
la limitazione del ricorso a successivi provvedimenti attuativi.
Di seguito le misure previste nell’ambito di alcuni specifici settori.
TURISMO
Si prevede che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva possa comprendere, se richieste e se consentito dalle norme locali, anche le licenze per la somministrazione di alimenti e bevande, per le attività legate al benessere della persona e per l’attività di organizzazione congressuale, con validità anche per le persone non alloggiate nella struttura.
Inoltre, si prevede la semplificazione degli adempimenti di trasmissione dei dati statistici rilevanti attraverso la previsione di un’unica comunicazione informatica in funzione di un miglior coordinamento informativo statistico e informatico dei dati e, d’intesa con le Regioni, lo snellimento delle procedure di accertamento della persistenza delle condizioni per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività termale, prevedendo che sia subordinato soltanto a un’autocertificazione rilasciata, di volta in volta, dal legale rappresentante dell’impresa, fatti salvi i poteri di controllo dell’autorità amministrativa competente.
DISABILITÀ
Si prevedono semplificazioni volte a:
accelerare e dare tempi certi su autorizzazioni, concessioni, contributi, agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la mobilità, accesso alle prestazioni, ai programmi ai servizi socio-assistenziali, di istruzione, formativi e di inclusione lavorativa, socio-sanitari, sanitari e di assistenza protesica e riabilitativa;
ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini affetti da patologie croniche e invalidanti, eliminare la ripetizione degli accertamenti sanitari per le patologie e le disabilità permanenti ed esonerare dalla presentazione della documentazione già presente nelle piattaforme o nel fascicolo sanitario in relazione a tali procedimenti;
ridurre i casi di accertamenti fisici per i pazienti affetti da patologie già accertate o comprovate da documentazione sanitaria proveniente da strutture pubbliche e per le persone con disabilità riconosciute;
ridurre gli oneri amministrativi a carico dei familiari che assistono congiunti con disabilità, con patologie croniche o rare e dare precedenza nell’accesso a servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-sanitari, inclusi quelli a sportello e su prenotazione;
semplificare i procedimenti per l’attivazione e l’esercizio delle misure di protezione giuridica per le persone con disabilità e, in caso di assenza di tali misure, coinvolgere le persone di riferimento e che se ne prendono cura;
concentrare tutti i procedimenti connessi e conseguenti al riconoscimento della condizione di invalido civile, sordo civile, cieco civile, sordo cieco, malato cronico e raro, persona con disabilità e persona non autosufficiente e con disabilità gravissima;
rendere interoperabili, nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali, i dati, le certificazioni e le informazioni relative ai procedimenti connessi alla tutela della salute sia attraverso piattaforme digitali sia attraverso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), anche al fine di coadiuvare l’elaborazione dei progetti di integrazione e di vita individuali, partecipati e personalizzati e gli interventi a sostegno dei caregiver familiari;
semplificare i procedimenti di rilascio e utilizzo, anche attraverso delega, della firma digitale e della identità digitali garantendo piena accessibilità ai relativi servizi da parte di tutte le persone con disabilità fisica, sensoriale, anche prive di figure di protezione giuridica e delle persone con disabilità intellettiva assistite da figure di protezione giuridica;
semplificare la ricezione della manifestazione di volontà espressa dalle persone con disabilità nel procedimento di formazione di atti pubblici, in modo che sia comunque garantita la provenienza e la genuinità della manifestazione di volontà.
PREVENZIONE INCENDI
Si prevedono la revisione delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi; la semplificazione dei procedimenti, compresi quelli autorizzativi ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti rilevanti per la sicurezza antincendio, esclusi dall’ambito di applicazione della marcatura CE, favorendo l’autocertificazione e l’asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza a fronte di controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; la semplificazione delle modalità di recupero dei costi sostenuti per l’attività di vigilanza.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si semplificano 50 procedure per i cittadini nell’ambito dei certificati di stato civile online, delle notifiche digitali, dell’identità digitale e della certificazione delle liste di leva.
SALUTE
Si interviene, tra l’altro:
per rendere permanente la digitalizzazione delle ricette mediche, sia quando i farmaci prescritti sono a carico del Servizio sanitario nazionale sia quando non lo sono;
per prevedere la validità illimitata delle prescrizioni farmaceutiche, terapeutiche, riabilitative e di presidi a favore dei pazienti cronici o con patologie invalidanti, frazionando la consegna dei farmaci in modo da garantire ogni volta quelli necessari per coprire 30 giorni di terapia;
per rendere disponibili medicinali di rilevanza clinica non ancora dotati di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) in un contesto regolamentato;
per semplificare la pubblicità legale relativa ai farmaci, eliminando gli adempimenti connessi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e consentendo la pubblicazione sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
per semplificare le procedure autorizzative delle acque minerali naturali (destinate ad imbottigliamento e ad uso termale);
per assicurare facilità di accesso dei cittadini ai servizi sanitari e sociali e garantire la presa in carico delle persone con cronicità;
per chiarire alcune norme relative ai medicinali “transitati” dalla sezione A alla D del prontuario, all’obbligo per il farmacista di annotare sulle ricette la data di spedizione e il prezzo praticato e per prevedere l’obbligo di indicare sulla ricetta non ripetibile il codice fiscale del paziente solo ove lo stesso lo richieda.