Disciplina della tredicesima mensilità
ARAN ha risposto al seguente quesito: con riferimento alla disciplina della “tredicesima mensilità”, oggi contenuta all’art. 75 del nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022, si chiede di specificare la corretta modalità di calcolo della stessa nei seguenti casi:
a) rapporto di lavoro a tempo indeterminato in regime di part time: esempio di un lavoratore che rientra a tempo pieno il 1° di novembre dell’anno di riferimento;
b) progressioni fra le aree intervenute nel corso dell’anno.
In particolare si chiede se nei suddetti casi rileva la retribuzione mensile individuale nel mese di dicembre, oppure i periodi dell’anno vanno necessariamente rapportati in 365esimi?
RISPOSTA:
Rispetto alle due casistiche prospettate, in considerazione della particolarità degli istituti coinvolti (part time e progressioni tra aree) si ritiene che la soluzione sia la seguente:
- a) regime di part time fino al 31 ottobre e rientro a tempo pieno dal 1° di novembre: l'importo della tredicesima mensilità dovrà essere necessariamente riproporzionato per tener conto della ridotta prestazione lavorativa svolta fino al 31 ottobre, in base a quanto previsto dall’art. 62, comma 10 del CCNL del 16/11/2022; per effettuare tale riproporzionamento, il conteggio dei due periodi (periodo in part-time e periodo a tempo pieno) va effettuato in 365esimi;
- b) progressione verticale in corso d’anno: l'importo della tredicesima mensilità sarà pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'art. 74 comma 2, lett. c), spettante al lavoratore nel mese di dicembre in applicazione del comma 2.