Disciplina del dibattito pubblico
Il Nuovo Codice dei Contratti e degli Appalti, Dlgs 36/2023 modifica all'art. 40 la disciplina del dibattito pubblico. In particolare:
1.Salvi i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati nell'allegato I.6, la stazione appaltante o l'ente concedente può indire il dibattito pubblico, ove ne ravvisi l'opportunità in ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento e del suo impatto sull'ambiente e sul territorio, garantendone in ogni caso la celerità.
2.In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.6 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
3.Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di una relazione contenente il progetto dell'opera e l'analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali.
4.Le amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell'intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati dall'opera, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statutari, sono interessati dall'intervento, possono presentare osservazioni e proposte entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3.
5. Il dibattito pubblico si conclude, entro un termine compatibile con le esigenze di celerità, comunque non superiore a centoventi giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, con una relazione, redatta dal responsabile del dibattito pubblico e contenente una sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute, con l'eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento. La relazione conclusiva è pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente.
6. Gli esiti del dibattito, ivi comprese eventuali proposte di variazione dell'intervento, sono valutati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente ai fini dell'elaborazione del successivo livello di progettazione.
7.Resta ferma la disciplina prevista da specifiche disposizioni di legge per il dibattito pubblico afferente agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021.
8.L'allegato I.6 disciplina:
a) i casi in cui il dibattito pubblico è obbligatorio;
b) le modalità di partecipazione e di svolgimento del dibattito pubblico;
c) le modalità di individuazione e i compiti del responsabile del dibattito pubblico;
d) gli eventuali contenuti ulteriori della relazione iniziale e di quella conclusiva del procedimento di dibattito pubblico.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
In chiave ricostruttiva occorre osservare che tale istituto non trova una diretta previsione nelle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, né, tantomeno, nella normativa nazionale previgente alla legge delega al codice dei contratti pubblici n. 11/2016, sebbene in essa si previde, all’art. 1, lett. qqq), “l’introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo”.
Nondimeno, l’interesse generale correlabile al dibattito pubblico sembra ricavabile dal considerando 122 della direttiva n. 2014/24/UE, secondo cui “i cittadini, i soggetti interessati organizzati o meno, e altre persone o organismi che non hanno accesso alle procedure di ricorso di cui alla direttiva 89/655/CEE hanno comunque un interesse legittimo in qualità di contribuenti a un corretto svolgimento delle procedure di appalto”.
L’istituto, comunque, ha una tradizione consolidata nell’ordinamento francese, risalendo all’art. 2 della legge 95 – 101 del 2 febbraio 1995 (legge Barnier), relativa al rafforzamento della protezione dell’ambiente, ed è stato introdotto per la prima volta in Italia dall’art. 8 della L.R. Toscana n. 39/2013 e, successivamente all’entrata in vigore del vigente codice dei contratti pubblici, dall’art. 7 della L.R. Puglia n. 84/2017, i cui commi 2 e 5 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 9 ottobre 2018, e ciò nella parte in cui è previsto che il dibattito pubblico regionale si svolga anche sulle opere nazionali.
Ad ogni modo, in attuazione della legge delega sopra indicata, il legislatore statale ha introdotto l’art. 22 del d.lgs. n. 50/2016, rubricato “trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico”, che ha demandato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l’altro, la fissazione dei criteri per l’individuazione delle opere oggetto di dibattito pubblico.
Conformemente a tale previsione, è stato emanato il d.p.c.m. 76/2018, regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico, che, appunto ai sensi dell’art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, alla quale è stato affidato “il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata”.
In linea di continuità, ma anche nella prospettiva di conferire – su rinnovate basi – una legittimazione di diritto positivo all’istituto in questione, la legge delega al nuovo codice ha previsto, tra i principi ed i criteri direttivi, la “revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico, al fine di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, nonché di rendere più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento dell’intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse” (art. 1, comma 2, lett. o) della legge 78/2022).
Nel presente codice la disciplina del dibattito pubblico è delineata nell’allegato I.6, che riprende i contenuti del vigente d.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76, ma, nel contempo, sopprime la Commissione nazionale per il dibattito pubblico. L’allegato individua le opere soggette a dibattito pubblico obbligatorio, le esclusioni, il procedimento di indizione, i compiti e le funzioni sia del responsabile del dibattito che della stazione appaltante, nonché lo svolgimento di tale procedura fino alla sua conclusione.
Il comma 1 attribuisce alla stazione appaltante o all’ente concedente il potere di indire il dibattito pubblico oltre i casi di procedura obbligatoria, e ciò nell’ipotesi in cui se ne ravvisi l’opportunità in ragione della particolare rilevanza sociale dell’intervento e del suo impatto sull’ambiente e sul territorio, assicurando in ogni caso la realizzazione dell’opera entro i tempi previsti e comunque compatibili con la natura e le finalità dell’infrastruttura.
Il comma 2 specifica l’atto e la procedura attraverso cui l’allegato può essere modificato.
Il comma 3 disciplina l’indizione del dibattito pubblico, prescrivendo – con evidente finalità di pubblicità notizia – che sia pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente una relazione contenente il progetto dell’opera e l’analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali.
Il comma 4 definisce il novero dei soggetti legittimati a partecipare al dibattito pubblico, prevedendo che tale partecipazione sia estesa, ed attuata mediante la possibilità di presentare osservazioni e proposte entro 60 giorni dalla pubblicazione della relazione ai sensi del comma 3, ai soggetti, portatori di interessi diffusi, che siano interessati dall’intervento, ma sotto la condizione che siano costituiti in associazioni o comitati, il che implica la verifica della legittimazione di questi ultimi secondo le relative previsioni statutarie.
Il comma 5 detta, nel solco della semplificazione procedimentale, le modalità ed i tempi di conclusione del procedimento, individuando i compiti del responsabile del dibattito pubblico, da dettagliare nel regolamento.
Il comma 6 stabilisce che l’ente competente a valutare gli esiti del dibattito pubblico è la stazione appaltante o l’ente concedente, ai fini dell’elaborazione dei successivi livelli di progettazione.
Il comma 7 dispone la salvaguardia delle norme speciali relative agli interventi finanziati dal PNRR o dal PNC.
Il comma 8 richiama il contenuto dell’allegato I.6, relativo alla disciplina dei casi in cui il dibattito pubblico è obbligatorio, delle modalità di partecipazione e di svolgimento del dibattito pubblico, delle modalità di individuazione e dei compiti del responsabile del dibattito pubblico, nonché degli eventuali contenuti ulteriori della relazione iniziale e di quella conclusiva del procedimento di dibattito pubblico.