Disavanzo presunto illustrato in nota integrativa
I principi contabili di programmazione All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi, recependo una modifica introdotta dal DM MEF 07.09.2020 dispongono che gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella Nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.
Nella Nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l’eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.
Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l’importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell’esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce “Disavanzo di amministrazione.
Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Nota integrativa indica l’importo del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall’eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell’esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).