Disavanzo presunto da motivare e assorbire
Le ultime modifiche ai principi contabili All. 4/1 e All. 4/2 pongono in risalto i casi di disavanzo presunto. In particolare il principio di programmazione evidenzia che se in sede di approvazione del bilancio gli enti locali presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella Nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.
Nella Nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l’eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.
Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l’importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell’esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce “Disavanzo di amministrazione.
Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Nota integrativa indica l’importo del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall’eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell’esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).
Con particolare riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l’articolo 4, comma 6, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."
Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell’allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l’importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.