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Disavanzo Fondo anticipo liquidità, novità sul rientro

La Commissione Bilancio della Camera ha approvato, in sede di conversione in legge del DL 73/2021, importanti emendamenti sul Fondo anticipo liquidità con rientro pluriennale, la cui recente disciplina normativa, di cui art. 39 ter commi 2 e 3 DL 162/2019, è stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 80/2021 Corte Costituzionale.

Per quanto riguarda il disavanzo, la nuova norma consente il ripiano in dieci anni. In particolare:

1-bis. Al fine di garantire il coordina mento della finanza pubblica, l’esercizio delle funzioni fondamentali e l’erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l’eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall’esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell’esercizio 2020.