← Indietro

Disavanzo di amministrazione con piano di rientro

Il principio contabile applicato di competenza finanziaria potenziata rileva che nei casi in cui la legge prevede l’adozione di un piano di rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione, la deliberazione che approva il piano di rientro contiene:

a) l’importo del disavanzo complessivo e l’importo del disavanzo oggetto del piano di rientro. Se approvato con riferimento ad un disavanzo di amministrazione presunto, il piano di rientro è aggiornato in occasione dell’approvazione del rendiconto;

b) l’analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione,

c) la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo. Ai fini del rientro possono essere utilizzate tutte le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale;

d) la durata del piano di rientro e l’importo della quota annuale del ripiano, individuati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge che autorizzano il ripiano pluriennale. Le quote annuali del ripiano sono applicate al bilancio di previsione iscrivendole, prima delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio;

e) l’individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo;

f) l’impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo.

Il piano di rientro dal disavanzo è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Con periodicità almeno semestrale il presidente/sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.

La relazione del primo semestre può essere allegata alla variazione di assestamento se approvata entro il termine previsto dall’art. 50, comma 1, del presente decreto per le regioni, le province autonome, e i loro organismi ed enti strumentali, e dall’art. 175, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali.

La relazione di fine esercizio può essere inserita nella Relazione sulla gestione al rendiconto.

Il piano di rientro che individua puntualmente i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare a seguito dell’attuazione del piano di rientro nel corso di ciascun esercizio, consente di verificare l’importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall’eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio. Le informazioni necessarie per tale verifica possono essere riportate anche nella Nota integrativa al bilancio di previsione

Il piano di rientro non realizzato, in tutto o in parte, nel corso di un esercizio, che ha determinato il mancato ripiano, totale o parziale, del disavanzo previsto per tale esercizio, deve essere aggiornato nel rispetto dei limiti di durata del piano originale. Il piano è aggiornato con le stesse modalità previste per la sua approvazione. Il piano di rientro non aggiornato non è in condizione di svolgere la propria funzione e non può continuare ad autorizzare il ripiano pluriennale del disavanzo.