Disavanzo 2023 da rottamazione cartelle può' essere assorbito in 5 anni
L’eventuale disavanzo 2023 causato sa rottamazione cartelle può essere ripianato in 5 anni.
Le conseguenze sul rendiconto 2023 dello stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione (art. 1 commi 222-227 Legge 197/2022) e della definizione agevolata carichi affidati all’agente della riscossione (art. 1 commi 231 – 252) possono essere affrontate con una forma di “riaccertamento straordinario” in sede di rendiconto 2023.
Lo prevede il comma 252 della stessa legge di bilancio 2023, che dispone: “Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'eventuale maggiore disavanzo determinato dall'applicazione dei commi da 222 a 227 e dei commi da 231 a 251 può essere ripianato in non più di cinque annualità, in quote annuali costanti secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021”.
I commi 5 e 6 art. 1 del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 14 luglio 2021 dispongono:
5.Ai fini del rendiconto 2021, gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021, attraverso:
a)la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4;
b)la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;
c)la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l'importo dei residui attivi cancellati di cui alla lettera a) e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla lettera b);
d)la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4 già stralciati dal conto del bilancio.
6.L'operazione di riaccertamento di cui al comma 5 è oggetto di un unico atto deliberativo della giunta trasmesso tempestivamente al Consiglio. In sede di approvazione del rendiconto 2021 è esercitata la facoltà di ripianare il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di cui al comma 5, lettera c), in dieci annualità, in quote annuali costanti, a decorrere dall'esercizio 2022.
C’è da chiedersi però quanti siano gli enti locali in questa situazione, posto che i residui attivi oltre i 5 anni devono essere stralciati dal conto del bilancio, fatto salvo casi particolari, e posto che le somme vantate a titolo di sanzioni e interessi sono accertate per cassa.